Genere e diritto penale

AuthorFrancesco Cingari
ProfessionProfessore Associato di diritto penale Università di Firenze
Pages155-172
GENERE E DIRITTO PENALE
F C
Professore Associato di diritto penale
Università di Firenze
Sommario: I. Premessa. II. I modelli di rapporto fra diritto penale e “genere”.
III. L’evoluzione sovranazionale della tutela penale del “genere”. IV. Il
modello di tutela criminologicamente orientato a contrasto della violenza
di genere nei confronti della donna. V. Il modello di tutela incentrato sulla
discriminazione di genere e volto alla tutela dell’uguaglianza. VI. Possibilità
e limiti della tutela penale nei confronti della discriminazione/violenza di
“genere”: il necessario investimento sulla funzione rieducativa della pena.
VII. Per una strategia autenticamente integrata di contrasto ai fenomeni
della discriminazione/violenza di “genere”. VIII. Paradigma riparativo e
abusi di “genere”. IX. La prevenzione della discriminazione /violenza di
“genere”.
I. PREMESSA
Nell’ambito di un Seminario di ricerca dal titolo “Modernità e
trasformazioni del diritto penale” il tema che mi è stato assegnato, “Genere e
diritto penale”, si colloca davvero felicemente. Ed infatti, proprio l’evoluzione
dei rapporti tra “genere” e diritto penale mette in evidenza in maniera
esemplare il livello di incidenza delle trasformazioni sociali, culturali e
politiche della modernità sul diritto penale. In particolare, nella mia relazione
mi occuperò del significato che può assumere per il diritto penale il sesso
biologico, l’identità di genere e l’orientamento sessuale, soffermandomi in
particolare sul sistema penale italiano.
156 Francesco Cingari
II. I MODELLI DI RAPPORTO TRA DIRITTO PENALE E “GENERE”
Avendo riguardo all’esperienza storica e comparata, è possibile rilevare
che gli atteggiamenti del diritto penale nei confronti del “genere”, inteso
nelle sue tre articolazioni fondamentali ovvero come sesso biologico, identità
di genere e orientamento sessuale 1, possono essere essenzialmente tre:
neutralità, ostilità oppure protezione.
In primo luogo, il diritto penale può essere indifferente rispetto al
“genere”, nel senso che il sesso biologico, l’identità di genere e l’orientamento
sessuale non sono presi in considerazione dal diritto penale né come elementi
di vulnerabilità né come forme di manifestazione di ostilità né come caratteri
di diseguaglianza sociale sui quali fondare discipline discriminatorie. In questa
prospettiva, il “genere” non è considerato né un fattore di ostilità/pericolosità
né di vulnerabilità né di discriminazione.
In secondo luogo, il diritto penale può assumere un atteggiamento di ostilità
nei confronti del “genere”. E tale atteggiamento di ostilità si può manifestare
secondo livelli di intensità molto diversi. Da un lato, il diritto penale può
costituire uno strumento di repressione di orientamenti sessuali manifestati da
coloro che hanno un determinato sesso biologico: così, ad esempio, si pensi a
quegli ordinamenti che in passato o ancora oggi incriminano l’omosessualità 2.
Dall’altro lato, il diritto penale può costituire uno strumento di discriminazione
di “genere”, può cioè essere utilizzato per costruire diseguaglianze di “genere”
3. Così, ad esempio, si pensi all’atteggiamento assunto, fino a non tanti lustri
fa, dal diritto penale italiano nei confronti della donna: si allude in particolare
alla causa di estinzione del reato per i delitti di violenza sessuale, prevista dall’
abrogato (nel 1996) art. 544 c.p.; alla circostanza attenuante speciale della causa
d’onore relativa all’omicidio e alle lesioni personali, prevista dall’ abrogato (nel
1981) art. 587 c.p.; e al delitto di adulterio, previsto dall’abrogato art. 559 c.p. 4
E ancora si pensi alle circostanze attenuanti previste in alcuni ordinamenti degli
Stati Uniti con riferimento ai reati commessi per panico omofobo 5.
1 Sulle articolazioni del concetto di “genere” v. F.Filice, Genere e diritto penale, Dir.pen. e
uomo, 11 settembre 2019 fascicolo 9, p. 11 ss.
2 Cfr. M. V, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo, Napoli, 2015,
p. 168 ss.
3 Cfr. F. B, La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco… al Codice
Rosso, in Dir.pen. e uomo, 2021, 1 ss.; T. V, Violenza contro le donne e bulimia repressiva, in
Diritto pen. cont., Riv. trim, 3/2020, p. 462 ss.; AA. VV., La violenza di genere dal codice Rocco al codice
Rosso, a cura di B.Pezzini, A.Lorenzetti, Torino 2020.
4 Cfr. Corte Cost. sent. 19 dicembre 1968, n. 126; Corte cost. sent. 3 dicembre 1969, n. 147.
5 Sul punto v. M.M. W, G. S, L’abominevole diritto, gay e lesbiche, giudici
e legislatori, Milano, 2011, p. 31; M. V, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al
protagonismo, cit. p. 170.

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