Le condotte riparatorie nel diritto penale italiano: modelli e opzioni di politica criminale

AuthorCostanza Bernasconi
ProfessionProfessoressa associata di Diritto Penale Università di Ferrara
Pages83-104
LE CONDOTTE RIPARATORIE NEL DIRITTO PENALE
ITALIANO: MODELLI E OPZIONI DI POLITICA
CRIMINALE
C B
Professoressa associata di Diritto Penale
Università di Ferrara
Sommario: I. Il concetto di riparazione: condotte riparatorie e risarcimento del danno
civile. II. Le diverse declinazioni del favor reparationis nel diritto penale
italiano. - III. Omessa riparazione come elemento costitutivo di autonome
fattispecie di reato. - IV. Obbligo di riparazione come contenuto sanzionatorio
accessorio della sentenza di condanna. - V. Riparazione e sospensione
condizionale della pena. - VI. La rilevanza delle condotte riparatorie sul
quantum del trattamento sanzionatorio. - VII. La riparazione come causa di
“non confiscabilità”. - VIII. L’esclusione della punibilità legata a condotte
riparatorie. - IX. Le condotte riparatorie nel sistema della responsabilità da
reato degli enti. - X. Quale bilancio?
I. IL CONCETTO DI RIPARAZIONE: CONDOTTE RIPARATORIE E
RISARCIMENTO DEL DANNO CIvILE
Il concetto di “condotta riparatoria” incarna, nell’ordinamento italiano,
diverse anime e assume natura polimorfa. Infatti, negli ultimi decenni il legislatore
italiano ha fatto ricorso sempre più di frequente a previsioni volte ad attribuire
rilievo, in varie forme, a condotte reintegratorie post delictum 1. Dette previsioni
1 Sul tema, in termini generali e per tutti, M. D, Il delitto riparato. Una disequazione che
può trasformare il sistema sanzionatorio, in www.penalecontemporaneo.it, Riv. trim., 2015, n. 2, 236 ss.
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si ispirano, però, a logiche e finalità politico-criminali non sempre omogenee 2,
essendo le stesse suscettibili di soddisfare diverse istanze e di assumere plurime
vesti giuridiche. Infatti, come anche di recente è stato osservato, “significato
e ruolo attribuiti ai meccanismi reintegratori dipendono, in gran parte, dal
bilanciamento di differenti interessi, il cui rilievo varia sensibilmente a seconda
del settore del diritto penale preso in considerazione” 3.
Conseguentemente, sono molteplici pure le accezioni del termine
“riparazione” utilizzate nel lessico penalistico. Se si escludono ipotesi nelle quali
addirittura il legislatore utilizza il concetto di “riparazione” in modo del tutto
inappropriato (se non addirittura fraudolento 4), il concetto di riparazione evoca
comunque sempre una modalità per apprestare tutela nei confronti del bene
giuridico protetto, sia pure in extremis e successivamente all’integrazione del reato.
Talché, quando si parla di riparazione si allude a varie forme di
eliminazione materiale di conseguenze, dannose o pericolose, scaturite dalla
realizzazione di un illecito, in (una prevalente) prospettiva di ripristino in
forma specifica (là dove possibile) del bene protetto.
Nondimeno, occorre precisare che il concetto di riparazione nel diritto
penale non coincide (e, tendenzialmente, non dovrebbe risolversi) nel mero
risarcimento del danno civile 5. Invero, la riparazione nella sua accezione
penalistica è, in primis, un mezzo di riaffermazione dell’ordinamento giuridico
2 Sulla molteplicità di logiche sottese ai diversi istituti riconducibili al paradigma in
parola cfr., per tutti, F. G, Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale,
in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale, a
cura di E. D, C.E. P Milano, 2006, 343 ss.
3 M. D, Pena prescrittiva e condotta reintegratoria, Torino, 2017, 63.
4 Cosi, por esempio, M. D , Pena prescrittiva e condotta reintegratoria, cit., 78, in relazione
alla previsione di cui all’art. 332 quarter c.p. In questo caso, infatti, nonostante l’etichetta alla
stessa assegnata dal legislatore con la rubrica “Riparazione pecuniaria”, ci si trova in realtà dinanzi
ad un surplus punitivo assimilabile ad una vera e propria pena pecuniaria.
5 A. V A, Contenido de la reparación en el Codigo penale español, in Revista
Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, 2021, 3 ss. In termini generali, per un’analisi della
possibile rilevanza “penalistica” del risarcimento del danno, C. R, Risarcimento del danno
e fini della pena, (traduzione a cura di L. E) in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 3 ss., ad avviso
del quale il risarcimento (pur riconosciutane la sua natura civilistica) può comunque sortire
effetti sulla punibilità (p. 15 ss.). L’Autore osserva, infatti, come il risarcimento consista in “una
prestazione di natura autonoma che può contribuire al raggiungimento dei fini ordinari della
pena e che, nella misura in cui agisca concretamente in tal senso, dovrebbe sostituire la pena
o, mediante uno scomputo, mitigarla” (….) “Non si determina infatti alcuna cancellazione di
confini conseguente al trasformarsi in penalistici di aspetti civilistici. Nondimeno, lo iato che
separa le due sfere giuridiche è superato nella misura in cui il diritto penale per raggiungere i
suoi fini si serve anche di effetti preventivi di origine civilistica e reciprocamente il diritto civile,
secondo gli sviluppi più recenti, sfrutta senza esitare, con il risarcimento dei danni immateriali,
effetti di natura penale” (p. 21).

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