La tutela dell'opera cinematografica nel mercato. La prospettiva italiana

AuthorAlessia Mignozzi
ProfessionProfessore associato di diritto privato
Pages1427-1444
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LA TUTELA dELL’OPERA CINEMATOGRAfICA NEL
MERCATO. LA PROSPETTIvA ITALIANA
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Professore associato di diritto privato
1. IL CINEMA TRA FENOMENO SOCIALE E INTERESSI
La nascita del cinema viene convenzionalmente ricondotta al 28 dicembre
1895, giorno in cui i fratelli Lumiere proiettarono per la prima volta in pubblico il
celebre «La sortie des usines Lumière» 1.
Da quel momento è sorto un nuovo mezzo di fruizione artistica che ha
democratizzato la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, modificandone
profondamente la quotidianità.
Accertato il piano fenomenologico, non resta che da chiarire la collocazione sul
piano giuridico-privatistico, tenendo conto del carattere transnazionale e avendo
ben presente che dietro la creazione di unopera cinematografica c’è una vera e
propria organizzazione imprenditoriale.
Il cinema, infatti, ha una natura complessa caratterizzata da tre situazioni
giuridiche soggettive: l’interesse della generalità dei consociati all’accesso al
cinema (in vista della sua fruizione culturale), l’interesse delle generazioni future
al medesimo tipo di fruizione (oltre che alla sua conservazione per il carattere di
testimonianza di civiltà che il cinema svolge, radicandosi nella tradizione culturale)
e l’interesse economico degli autori del cinema.
1 Per una migliore comprensione dei termini in cui si pone il problema del cinema in riferi-
mento al suo status di bene culturale, è indispensabile considerare sinteticamente la vicenda storica
attraverso cui la settima arte diviene linguaggio culturalmente autonomo, capace di dar vita ad au-
tentiche ed originalissime opere d’art e. Cfr. Vittorio BOARINI: Il cinema come bene da tutelare, in
Aedon, 2006, 1.
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2. L’OPERA CINEMATOGRAFICA E LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE.
A livello internazionale l’UNESCO, riunitasi in Assemblea generale nel 1980 a
Belgrado, stabilì che i film, realizzati nel corso dello sviluppo della civiltà umana,
non fossero adeguatamente tutelati e corressero il rischio di andare distrutti, così
raccomandò agli stati membri di adottare misure idonee a salvaguardarli più
efficacemente rispetto alla semplice «conservazione», in quanto rappresentano una
testimonianza avente valore di civiltà e, dunque, sono patrimonio dell’umanità.
L’UNESCO, in sintonia con le sue funzioni, si è preoccupata di definire sia il
concetto di cinema, ricomprendendovi le opere, i film, le fictions, i documentari, i corti
e i lungometraggi, prodotti dalla nascita della settima arte in poi, sia di qualificarlo
bene culturale, come tale da tutelare, proprio in funzione dell’importanza rivestita
dagli interessi sottesi, tra cui, in primis, l’interesse della generalità dei consociati e
delle generazioni future alla fruizione culturale del cinema ed alla sua conservazione
per il carattere di testimonianza materiale avente valore di civiltà 2.
Questi dettami sono stati recepiti a livello di legislazione nazionale, in un
primo momento, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo Unico dei
beni culturali e del paesaggio, che ha introdotto le pellicole cinematografiche nel
novero dei beni tutelabili, equiparandole, di fatto, ad ogni altro bene culturale e,
successivamente, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, dlg. 22 gennaio
2004, n. 42 3. All’articolo 10, comma 4, lett. e) viene sancito che le fotografie, con
relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarità e di pregio, sono soggetti alla generale disciplina di
tutela dei beni culturali qualora siano opera di autore vivente e siano state eseguite
da almeno settanta anni (art. 10, comma 5, c.b.c.).
Il valore precettivo della norma risiede nell’importante precisazione del
legislatore che ricomprende tra le cose di interesse storico artistico una serie di
2 In realtà in un’epoca di globalizzazione le conoscenze tradizionali sembrano porsi in contro-
tendenza, in quanto rappresentano una forma di preservazione delle identità culturali che si inseris-
ce in una società liquida che materializza ogni cosa, considerandola semplicemente oggetto di puro
scambio economico. Di qui l’assimilazione, relativamente alla funzione, della tutela delle conoscenze
tradizionali a quella di tutela del patrimonio culturale nazionale, dunque alla tutela dei beni culturali.
In tal senso, analizza la bozza di convenzione multilaterale sulla tutela delle conoscenze tradizionali in
discussione in sede WIPO, Mark BOSSHARD: La traditional knowledge come bene culturale e come
pregio commerciale, in Dir. Ind., 2021, p. 149 ss.
3 La legislazione italiana in materia di beni culturali si pone come una legislazione guida, imitata
da altri ordinamenti. La codicazione realizzata in due fasi, con il testo unico del 1999 e con il Codice del
2004, costituisce un buon modello di riordino di una normativa di settore e mostra come la codicazio-
ne a diritto costante sia la premessa per un miglioramento sostanziale del diritto. Bernardo G. MATTA-
RELLA: La codicazione del diritto dei beni culturali e del paesaggio, in Giorn. dir. amm., 2005, p. 793.

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