Operazione di finanziamento e tutela consumeristica del garante sovraindebitato

AuthorRoberta Marino
ProfessionProfessore associato di diritto privato, Università degli Studi di Napoli 'Federico II'
Pages1411-1426
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OPERAZIONE dI fINANZIAMENTO E TUTELA
CONSUMERISTICA dEL GARANTE SOvRAINdEBITATO
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Professore associato di diritto privato
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
1. Da tempo la nostra giurisprudenza, nel qualificare i soggetti coinvolti nelle
operazioni di finanziamento, si interroga se la persona fisica che, agendo al di
fuori della propria attività professionale,presti fideiussione a garanzia di un debito
contratto da un professionista possa assumere la qualifica di consumatore.
Come noto, la Cassazione ha radicato un orientamento secondo il quale la
qualifica del fideiussore andrebbe desunta dalla qualifica soggettiva rivestita dal
soggetto nel contratto principale, cui la fideiussione accede.
In coerenza con ciò si era affermato che la qualità soggettiva, connotante in
concreto la figura del debitore principale, attrarrebbe a sé quella del fideiussore 1.
Il consolidato orientamento è stato, in seguito, elaborato dalla dottrina quale
teoria del cd “professionista di riflesso”, concetto enucleato per significare, appunto,
l’approccio ermeneutico che attribuisce valore assorbente alla posizione del
soggetto garantito rispetto a quella del soggetto garante.
1 Un primo forte incardinamento di tale posizione si è avuto a partire da una pronuncia della
Cassazione del 2001 n. 314 Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2001, n. 314, in Foro.it., 2001, I, c. 1539 con
nota di A. PALMIERI, “Fideiussione e clausole vessatorie: quali garanzie per il consumatore?”; in
Giust. Civ., 2001, I, 2149 con nota di F. DI MARZIO, “Intorno alla nozione di consumatore nei con-
tratti”, nella quale la SC appermava che la disciplina protezionistica sarebbe applicabile solo laddove
il contratto di deiussione acceda ad un contratto di nanziamento concluso con un consumatore.
Per tale via, qualora l’obbligazione garantita fosse stata posta in essere da un soggetto professionista, il
deiussore sarebbe da considerarsi egli stesso professionista e, pertanto, sarebbe inapplicabile la disci-
plina consumeristica.
Tra le diverse pronunce in tema di foro di competenza si v. A. PISTILLI, “L’inderogabilità del foro
del consumatore e vessatorietà delle clausole diormi”, in Contratti, 2013, 1168.
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Di certo, le diverse decisioni delle Corti di legittimità 2, così come quelle di
merito 3, sono state fortemente condizionate dalle caratteristiche strutturali del
contratto di fideiussione. Decisivo il carattere di accessorietà della fideiussione,
in virtù del quale il contratto che costituisce lobbligazione fideiussoria è collegato
con il contratto costitutivo dell’obbligazione principale, sì che in virtù di tale
collegamentola qualifica del garante deriverebbe tout court della qualifica soggettiva
del debitore 4.
La questione ha assunto rilievo dirimente, in quanto riconoscere la qualifica
di consumatore in capo al soggetto garante fa discendere la sussumibilità del
fideiussore alleregole poste dal Codice del Consumo 5.
E’ evidente, infatti, che il risultato in termini applicativi della descritta
inferenza qualificatoria tra il debitore e il garante non è di poco conto. Il mancato
riconoscimento al fideiussore (garante di un debito contratto dal professionista)
della qualifica di consumatore si riflette sull’applicazione al caso concreto delle
regole sulla individuazione della competenza giurisdizionale; sull’applicabilità della
normativa in tema di clausole abusive nel contratto di fideiussione concluso tra una
persona fisica e una banca per garantire le obbligazioni assunte verso quest’ultima
da un’impresa; infine (profilo sul quale si indagherà a breve), sull’ammissibilità alla
Procedura del consumatore della persona fisica che abbia prestato fideiussione a un
professionista.
Il tema, come noto, si è posto spesso dinanzi alle Corti con riferimento alla
operatività della deroga alla previsione di una electio fori esclusiva, così come
previsto dall’art. 33 C. Cons. che definisce vessatoria la clausola di deroga della
2 In tal senso Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846, in Banca borsa tit. cred., 2017, 281 ss., con nota
di M.C. DOLMETTA, “Sul deiussore consumatore: linee dell’evoluzione giurisprudenziale”; Cass., 9
agosto 2016, n. 16827, ivi, 2017, 290 ss., con nota di L. VIZZONI, “Cassazione e vicenda deiussoria:
fra qualica soggettiva del garante e abusi del creditore”; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212, in Dir.
giust., 2011, 506 ss., con nota di S. BORTOLOTTI, “Il deiussore di una società non è un consumato-
re”; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643, in Contratti, 2007, 225 ss., con nota di E. GUERINONI, “Quando
il deiussore è consumatore”; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19484, in Dir. prat. soc., 2006, 72 ss., con nota
di P. LONGHINI, “Factoring e deiussione rilasciata da socio della società cedente: proli di tutela;
Cass., 13 maggio 2005, n. 10107, in Mass. Foro.it., 2005.
3 L’orientamento si è radicato anche nella giurisprudenza di merito, ex multis, si v. C. Appello
Milano, 18 dicembre 2001, in Giur. di merito, 2002, 4, 137; Trib. Padova, 9 gennaio 2012, in Riv. not.,
2013, 691 ss., con nota di M. RINALDO, Contratto di deiussione e ambito applicativo della discipli-
na dettata dal Codice del consumo.Trib. Bologna, 3 marzo 2014, in banche dati utetgiuridica.it; Trib.
Bergamo, 12 dicembre 2014, in banche dati utetgiuridica.it; Trib. Genova, 7 aprile 2015, in banchedati
utetgiuridica.it; Trib. Roma, 26 giugno 2015, in Quotidiano giuridico, con nota di F. TOSCHI VES
PASIANI, “Codice del consumo: si applica solo alla deiussione che acceda a contratto”.
4 Sui caratteri e della disciplina della deiussione, recentemente, v. M. CEOLIN,”Sul concetto di
accessorietà nel diritto privato”, Torino, 2017.
5 Sul tema ampiamente R. CONTI, “La deiussione rispetto alle clausole vessatorie”, in Corr.
giur., 2001, 7, 893.

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