La realizzazione del diritto e della politica dei consumatori in Italia

AuthorGuido Alpa
Pages1231-1276
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LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO
E DELLA POLITICA DEI CONSUMATORI IN ITALIA
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1. “CONSUMATORE”: LA COSTRUZIONE DI UN CONCETTO
GIURIDICO
La nozione di consumatore ha fatto fatica ad accreditarsi nella esperienza
italiana, e a radicarsi nella cultura giuridica, anche se per la verità essa non era
ignorata del tutto prima che la nozione fosse consacrata dagli studi degli economisti,
dei sociologi e dei giuristi. In particolare era ben nota agli studiosi di Wilfredo
Pareto e agli economisti. Già nel codice civile italiano del 1942 si allude alla
controparte del monopolista. Non si fa menzione del consumatore, ma obbligando
il monopolista a contrattare con chiunque, si lascia intendere che la controparte del
monopolista, per la sua debolezza contrattuale, deve essere tutelata. Nella disciplina
del contratto in generale si preferisce usare il termine neutro di parte oppure di
contraente; nei contratti speciali, sempre in modo neutro, si parla di acquirente nel
contratto di vendita, trasportato o passeggero nel contratto di trasporto, locatario
nel contratto di locazione, mutuatario nel contratto di mutuo, e così via. Tuttavia
nella Relazione al codice civile predisposta dal Ministro Guardasigilli Dino Grandi
al Re si trova una menzione del termine consumatore a proposito della disciplina
della concorrenza e dell’obbligo di contrattare imposto al monopolista. Il passo
(n.1046) recita così: «In stretta connessione con la materia della concorrenza, si è
voluto fissare un principio già contenuto in leggi speciali, e cioè l’obbligo da parte
di tutte le imprese, che si trovino in condizioni di monopolio legale, di contrattare
con chiunque lo richieda, osservando la parità di trattamento (art.2597). Un tal
principio si impone a difesa del consumatore come necessario temperamento
della soppressione della concorrenza (..)». Certo, si tratta di una tutela minimale,
che non assicura affatto la scelta tra più tariffe, o tra più qualità dei prodotti, e
tuttavia il passo manifesta una certa consapevolezza del legislatore verso una
categoria di soggetti che non possono negoziare le condizioni della prestazione loro
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offerta dall’imprenditore e sono costretti, se ritengono di concludere l’operazione
economica, ad accettare le condizioni imposte dalla controparte.
Dal 1942 c’è voluto molto tempo per costruire la nozione giuridica di
consumatore, e le categorie concettuali che consentano di definire e apprezzare lo
status del consumatore, così come per introdurre norme a tutela del consumatore,
per promuovere indirizzi interpretativi favorevoli alla categoria dei consumatori,
ancor più per costruire una nozione di utente dei servizi pubblici nei rapporti con
la pubblica Amministrazione.
Se si volesse datare l’origine della tutela giuridica del consumatore in senso
moderno in Italia si potrebbe risalire dunque agli anni Sessanta: essa è effetto
dell’importazione effettuata da altre esperienze più evolute, costituendo un esempio
emblematico di circolazione (o di transplant delle idee).
Negli Stati Uniti gli studiosi dei diritti dei consumatori sono usi far risalire
ad un messaggio speciale rivolto al Congresso nel 1962 dal Presidente John F.
Kennedy la definizione dei primi programmi di intervento legislativo a favore dei
“consumatori”, intendendosi per tali tutti gli appartenenti alla società, considerati
nella loro veste di acquirenti o di utenti di prodotti e servizi (“all of us are
consumers”). E nel Regno Unito ha segnato una linea di demarcazione tra il passato
e il futuro la pubblicazione del Rapporto al Parlamento da parte del Comitato per
la tutela del consumatore diretto da Dennis Molony nel luglio dello stesso anno nel
quale, con molta cautela, e senza pretendere di modificare la disciplina in vigore,
si prendeva atto che il consumatore doveva considerarsi la controparte debole del
rapporto istituito con l’imprenditore e che quindi era opportuno intervenire con
qualche misura protettiva.
Il messaggio di John F. Kennedy fece epoca 1 perché per la prima volta vi si
declinavano i “diritti dei consumatori”, cioè (i) il diritto alla sicurezza, per essere
protetti dalla diffusione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute o per la
vita, (ii) il diritto ad essere informati ed essere protetti dai messaggi ingannevoli,
decettivi, dalle etichette non veritiere e dalle altre pratiche commerciali, in modo che
il consumatore possa fare scelte informate, (iii) il diritto di scegliere, possibilmente
tra una varietà di prodotti e servizi a prezzi competitivi, di qualità soddisfacente e
a prezzi equi, (iv) il diritto di essere ascoltati, perché gli interessi dei consumatori
possano essere presi nella giusta considerazione dalle politiche governative e i
consumatori possano rivolvere speditamente i loro conflitti in giudizio. 2
1 Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest (15 marzo 1962).
2 Non a caso l’elenco di questi diritti “essenziali” si può riscontrare nella Carta dei diritti dei
consumatori del Consiglio d’Europa del 1973 e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 1975: v.
Alpa e Bessone, Il consumatore e l’Europa, Padova, 1979. Per poter stampare questo libro dovemmo
ricorrere ai buoni uci della casa editrice Cedam, perché era considerato un libro da “boutique”, des-
tinato dunque ad un mercato assai ristretto.
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La realizzazione del diritto e della politica dei consumatori in Italia
I giuristi, in generale, all’inizio degli anni Sessanta, non erano preparati ad
accogliere una nozione nata nel terreno dell’economia e della sociologia, ma
ignorata dal legislatore. I cultori del diritto civile erano ancora strettamente legati
al codice civile. E il fatto che nella Relazione al Re di consumatore si parlasse a
proposito della concorrenza e quindi a proposito delle regole del mercato era il
segno che i redattori del codice civile e della Relazione non avevano in mente un
soggetto da tutelare in tutte le fasi della istituzione e della esecuzione del rapporto
di consumo, ma solo in situazioni eccezionali, cioè di monopolio nella vendita di
prodotti o di servizi.
Dobbiamo quindi scendere nel tempo fino all’inizio degli anni Settanta del
Novecento. La tutela del consumatore è diventato un strumento, una sorta di
grimaldello, per smontare il diritto civile tradizionale, avvicinando le categorie
giuridiche alle problematiche sociali. Le categorie concettuali della dogmatica
costruita sulla tradizione del diritto romano e della sua trasfigurazione da parte dei
Pandettisti tedeschi non potevano più, a quell’epoca, soddisfare le esigenze degli
studiosi del diritto civile sensibili ai valori sociali.
Si è cominciato così a studiare il diritto civile per tutelare innanzitutto la salute
del consumatore e quindi per disciplinare la fabbricazione di prodotti difettosi.
Ci si trovava così di fronte a due sviluppi paralleli: l’evoluzione del diritto
civile, che via via abbandonava la dogmatica Ottocentesca e del primo Novecento,
e l’evoluzione del diritto commerciale, che non si occupava più solo dei soggetti
che producono e distribuiscono beni e servizi sul mercato ma anche di coloro
che li acquistano o li consumano. In particolare, nel diritto commerciale occorre
rivolgersi al genio Tullio Ascarelli, che, nel suo saggio su Teoria della concorrenza e
interesse del consumatore 3 (già negli anni Cinquanta e poi negli anni Sessanta) provò
per primo a definire i caratteri di un nuovo soggetto del mercato, per l’appunto, il
consumatore. Successivamente Gustavo Ghidini, che aveva studiato la disciplina
della concorrenza sleale, pubblicò, nel 1970, il primo libro sulla responsabilità del
fabbricante, collocando la responsabilità nell’ambito della disciplina della pubblici
commerciale e della informazione al consumatore, e quindi utilizzando le regole
sulla responsabilità precontrattuale (artt.1337 e 1338 del codice civile it.). 4
Nel frattempo, gli studiosi del diritto civile avevano approfondito la tematica.
Si erano avviati tre indirizzi interpretativi: (i) la “costituzionalizzazione”
del diritto privato, che apriva le porte del diritto civile ai valori e ai principi della
Costituzione (del 1948); per la verità, la Costituzione non parla di consumatori
ma tutela i contraenti deboli, in particolare nel settore del lavoro, e richiede a
3 In Riv. trim. dir. proc. civ., 1954,873 ss.
4 Ghidini, La responsabilità del produttore, Milano, 1970.

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