Immagini del corpo

AuthorStefano Rodotà
Pages67-85

Page 67

1. Di chi è il corpo?

Di chi è il corpo? Della persona interessata, della sua cerchia familiare, di un Dio che l’ha donato, di una natura che lo vuole inviolabile, di un potere sociale che in mille modi se ne impadronisce, di un medico o di un magistrato che ne stabiliscono il destino? E di quale corpo stiamo parlando?

Queste domande rimandano ad antichi intrecci, che tuttavia continuamente si rinnovano, con soggetti vecchi e nuovi che di quel corpo quasi si contendono le spoglie. Intanto, l’oggetto della contesa si moltiplica e si scompone, cerca unità e conosce divisioni. In vertiginosi giochi di specchi si fronteggiano corpo fisico e corpo elettronico, corpo materiale e corpo virtuale, corpo biologico e corpo politico. Un corpo sempre più inteso come insieme di parti separate ripropone l’ipotesi dell’"homme machine".1"Nella disciplina storica per molto tempo ha prevalso l’idea che il corpo appartenesse alla natura".2Questa confessione di Jacques Le Goff può apparire sorprendente, perché da sempre riti e regole del potere, ma pure i ritmi della vita quotidiana, hanno scandito le modalità d’uso del corpo, la sua libertà o il suo essere oggetto d’implacabile coercizione. Ma subito introduce in una dimensione dove è sempre stato difficile, nei diversi campi disciplinari, affrontare il tema del corpo. Fino all’interrogativo radicale: "E’ possibile parlare del corpo? Oppure il corpo ci si propone qualsiasi cosa scriviamo?".3Il possesso di sé e il controllo degli altri sono sempre stati tutto meno che un fatto "naturale". Conformato dalla natura, il corpo era subito consegnato alla disciplina umana, nella quale diritto e norme hanno sempre giocato un ruolo determinante. Habeas corpus, l’antica promessa della Magna Charta nel 1215, è una affermazione essen-ziale per comprendere l’organizzarsi dei rapporti di potere già ai lontani albori di uno Stato che vuol essere moderno e di una civiltà che vuol dirsi giuridica. Ed è proprio la materialità del corpo al centro del negoziato.

Vero è che la modernità giuridica allontana da sé la corporeità, e si costruisce intorno ad una trama di concetti astratti, che definiscono il soggetto facendo appunto astrazione da tutte le condizioni materiali della sua esistenza. Ma, scacciato dall’olimpo delle grandi cattedrali giuridiche ottocentesche, le codificazioni civili, il corpo continua a ricomparire altrove, tutte le volte che il sistema giuridico avverte un bisogno di

Page 68

controllo che può riguardare la salvezza dell’anima o la salvezza dello Stato. E, per questo fine, convivono forme antiche e nuove di coercizione e controllo, alle quali nessun potere rinuncia volentieri, come dimostra il tragico ricomparire della tortura.

Forse la figura che più incarna questi dilemmi della modernità è Jeremy Bentham. Scrive i Principles of the Civil Code e propugna, senza fortuna, l’introduzione in Inghil-terra del codice appunto come strumento della modernità. Scrive il ben più noto Panopticon e, disegnando una figura architettonica, fornisce un modello di sorveglianza fisica che rimane ancor oggi, anche dal punto di vista simbolico, un riferimento costante nelle discussioni sulla società del controllo. Il piano dei rapporti sociali, affidato al codice civile, sembra così richiedere, quasi ineliminabile complemento, un piano altrettanto preciso di sorveglianza di quelle persone concrete di cui, come soggetti astratti, il codice affermava la libertà.

Me nella distanza tra regola giuridica e corpi delle persone, che caratterizza i codici civili, si deve cogliere pure una diversa premessa. I grandi codici ottocenteschi come quello francese, italiano e tedesco, pur aprendosi tutti con una parte dedicata alle "persone", ne ignorano del tutto la fisicità, limitandosi poi ad essenziali accenni sul nascere e sul morire. Di questi punti estremi del ciclo vitale ci si limitava a registrare la naturalità. Era la natura che governava, e il diritto poteva silenziosamente stare a guardare. Ma bastava buttare lo sguardo appena al di là, e subito si scopriva un corpo femminile oggetto di interdetti feroci, di contratti mortificanti, di un potere proprietario del marito che negava il reciproco possesso affermato da Paolo nell’Epistola ai Corinzi e offriva a Filippo Vassalli lo spunto per una straordinaria ricostruzione del rapporto tra marito e moglie proprio nella chiave del diritto sul corpo.4Non è certo un caso, peraltro, che il Trattato sulla tolleranza di Voltaire e Sorvegliare e punire di Michel Foucault si aprano con una descrizione di corpi, del supplizio di Jean Calas e dell’esecuzione di Damiens. Sono tragiche le immagini che inducono a riflettere sul corpo, "docile", "analizzabile", "manipolabile", "utile", "intelleggibile", come lo descriverà appunto Foucault.5Ma quelle immagini oggi si moltiplicano, e presentano il corpo in mille sfaccettature e scomposizioni. Siamo ormai di fronte anche ad un doppio corpo, fisico ed elettronico, che modifica la percezione del sé ed il rapporto con gli altri.

Di queste immagini si può proporre una classificazione, per valutare le reazioni sociali e istituzionali, e dunque la stessa propensione della "regola" ad impadronirsi del corpo e dei processi che esso genera. Le rappresentazioni del corpo hanno sempre giocato un ruolo essenziale nel determinarne la disciplina.

2. Un corpo riprodotto e moltiplicato

"Scoprimmo (a notte alta questa scoperta è inevitabile) che gli specchi hanno qualcosa di mostruoso. Bioy Casares ricordò allora che uno degli eresiarchi di Uqbar aveva giudicato che gli specchi, e la copula, sono abominevoli, poiché moltiplicano il numero degli uomini".6Qui, nella fantasia fredda di Jorge Luis Borges, tecnologia (lo specchio) e natura (la copula) si congiungono per introdurci ai temi della riproduzione e della moltiplicazione dei corpi.

Page 69

Per il corpo fisico il caso estremo è quello della clonazione, rispetto alla quale la reazione sociale è stata affidata ad esplicite proibizioni della clonazione riproduttiva, quali sono quelle contenute nell’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina . Questo orientamento rimane ben radicato e, anzi, si cerca in varie forme e sedi, a cominciare dall’Onu, di estendere il divieto anche a forme di clonazione non riproduttiva, abbandonando la precisa distinzione contenuta della Carta dei diritti fondamentali, con l’obiettivo dichiarato di evitare ogni utilizzazione di questa tecnica in relazione alla sperimentazione sugli embrioni. Al tempo stesso, però, si assiste anche ad un mutamento di clima culturale. Da una parte, si cerca di andare oltre la contrapposizione secca tra ammissibilità e divieto, guardando più a fondo nell’articolata tipologia della clonazione; e, dall’altra, si avvertono i rischi di prese di posizione che, tradotte frettolosamente in norme giuridiche, non soltanto possono imporre impropri limiti alla ricerca, ma pregiudicano anche la possibilità di un libero confronto di opinioni su un tema che, sicuramente, non può essere accantonato con una mossa autoritaria.

Viene così avviata una discussione più distesa, e problematica. "La clonazione è il male assoluto?"7-si chiede Gilbert Hottois. "Non vietare la clonazione per ragioni sbagliate",8ammonisce Lawrence Tribe, rivedendo anche sue precedenti posizioni. Più radicalmente, e testimoniando una sorta di immediata indecidibilità della questione, Cass Sunstein sdoppia (o clona?) se stesso, e propone due modelli di sentenza che, partendo dalla medesima premessa, conducono a due opposte decisioni, l’una che ritiene la clonazione compatibile con il diritto americano e l’altra che lo nega.9Nella discussione tra i giuristi ci si interroga intorno al fondamento del divieto: é sufficiente un richiamo al principio di dignità, al concetto di unicità della persona, al diritto al libero sviluppo della personalità?

Conviene saggiare, allora, la consistenza degli argomenti che fanno riferimento all’unicità, all’identità, all’eguaglianza, alla dignità, al libero sviluppo della personalità dell’essere clonato. Hans Jonas ha insistito particolarmente sul "diritto trascendente di ciascun individuo a un genotipo soltanto suo, non condiviso con altri, irripetibile", traen-done la conseguenza che un individuo clonato é "leso a priori proprio in questo diritto". Siamo sul terreno dell’unicità, indissolubilmente legata ad "un evidentissimo diritto di non sapere, insito nell’esistenza, negato a chi fosse costretto a sapersi copia di un altro".10Questo argomento esige un approfondimento, soprattutto nella parte in cui si afferma il diritto ad un genotipo irripetibile. Ora, a parte la difficoltà di trovare una fondazione non trascendente di tale diritto, in questo modo di costruire un diritto all’unicità si annida il rischio di un riduzionismo che risolve l’individuo nella biologia e trascura la biografia. Proprio la discussione sulla clonazione ha consentito di ribadire l’improponibilità di una "mistica del Dna", del trattare "il gene come icona culturale".11In sostanza, l’identificazione totale dell’individuo con il suo patrimonio genetico contrasta con una evidenza scientifica che mostra come la costruzione della personalità

Page 70

sia il risultato di una complessa interazione tra dati genetici e dati ambientali, sì che la situazione di diritto e la relativa garanzia dovrebbero riguardare piuttosto questo aspetto, e non la semplice salvaguardia di un dato biologico. Proprio la prevalenza della biografia sulla biologia, infatti, garantirebbe l’unicità della persona.

Ma unicità non equivale ad identità. Questa si manifesterebbe "in...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT