La direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori (2004/18)

AuthorDonatella Del Vescovo
Pages115-131
115
La direttiva 2004/18
Capitolo Secondo
La direttiva sulle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture, servizi e
lavori (2004/18)
SOMMARIO: 2.1. Definizioni e principi generali. - 2.2. Le nuove soglie. - 2.3. Modalità di
calcolo delle soglie. - 2.4. Meccanismi antielusivi: divieto di frazionamento dell’appalto.
- 2.5. I campi esclusi dalla direttiva: gli appalti sotto soglia. - 2.6. Offerte anomale. -
2.7. Competenze d’esecuzione e disposizioni finali.
2.1. Definizioni e principi generali
Come abbiamo detto, la nuova direttiva ha proceduto ad uniformare la
disciplina degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori in passato
regolati da fonti normative distinte.
Fino ad oggi sono state emanate varie direttive aventi lo scopo di coordinare
le procedure di appalto in tutti i settori pubblici soggetti alle disposizioni del Trat-
tato a vantaggio di una maggiore competitività ed efficienza del sistema economico
europeo rispetto agli altri grandi modelli economici mondiali e di una maggiore
partecipazione di tutte le imprese alle gare di appalto nel settore pubblico.
Quindi, ricapitolando, sia le precedenti direttive sugli appalti pubblici, sia
la nuova direttiva, si incentrano su tre azioni fondamentali, ossia:
a) applicare criteri imparziali nei bandi di gara e nelle procedure di aggiudi-
cazione;
b) vietare la introduzione di specifiche tecniche che risultino discriminatorie
nei confronti dei potenziali offerenti;
c) pubblicizzare gli appalti a livello comunitario, al fine di consentire alle
imprese di tutti gli Stati membri di presentare un’offerta.
Ai fini di assicurare il rispetto di quest’ultima azione, occorre che vi sia
una gara aperta a tutti coloro che sono interessati o ristretta, cioè aperta
soltanto a determinati candidati, e che si possa ricorrere ad una procedura
negoziata solo in situazioni straordinarie. Necessita anche che gli appalti
possano essere attribuiti sulla base di criteri economici e tecnici, ossia sceglien-
do l’offerta che presenta il prezzo più basso o quella più vantaggiosa in termini
economici1.
1 v. Guida alle normative comunitarie in materia di appalti pubblici, documento edito dalla
Commissione europea, Lussemburgo, 1997.
116
Capitolo Secondo
La direttiva all’articolo 1 provvede a definire le nozioni di appalti di for-
niture, di servizi e di lavori, nozioni che se da un lato sono mutuate dalla
normativa comunitaria previgente, dall’altro costituiscono le importanti novità
della direttiva stessa, proprio in vista dell’introduzione delle innovazioni tecno-
logiche alle procedure da essa disciplinate.
La nozione di appalto pubblico è definita dal paragrafo 2.a) del suddetto
articolo come il “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o
più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici avente
per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi”2.
In particolare nella definizione di appalto di lavori si individuano quegli
appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione, o congiuntamente, la proget-
tazione e l’esecuzione di un’opera o di lavori relativi ad una delle attività
indicate nell’Allegato I della direttiva, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mez-
zo, di un opera rispondente alle esigenze specifiche dell’amministrazione ag-
giudicatrice. È presente qui uno specifico riferimento all’appalto integrato
(avente ad oggetto sia la progettazione che l’esecuzione di lavori) che, come già
previsto dalle precedenti direttive, deve essere indicato come una delle tre
possibili tipologie di appalto accanto all’appalto di sola esecuzione e all’appalto
del cosiddetto «far eseguire» (o appalto del general contractor)3.
Le pubbliche forniture poi vengono definite, senza particolari novità, come
appalti aventi ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto di prodotti con o senza opzione per l’acquisto4.
E infine gli appalti di servizi vengono definiti come gli appalti aventi ad
oggetto la prestazione di servizi di cui all’Allegato II della direttiva stessa5.
Sono disciplinati nel Titolo I anche gli appalti cd. misti facendo riferimento
come nel passato6 al criterio dell’accessorietà, e cioè sottolineando che il fattore
principale per inquadrare l’appalto nell’una o nell’altra categoria sia la qualità
dell’oggetto contrattuale seguito dalla prevalenza quantitativa delle prestazioni
da svolgere.
Tutto ciò evidenzia che se è considerato appalto di servizi l’appalto avente
ad oggetto tanto servizi quanto prodotti quando il valore dei servizi supera
2 La definizione riproduce con qualche modifica la nozione di appalti già contenuta nelle
precedenti direttive, consentendo (come già sotto la previgente normativa) il ricorso, per gli
aspetti non regolati da apposite norme di settore, alla disciplina privatistica dei contratti.
3 Secondo quanto previsto dal Considerando 9, le amministrazioni aggiudicatrici sono
libere di scegliere tra l’aggiudicazione separata e l’aggiudicazione congiunta di appalti per
l’esecuzione e la progettazione di lavori. La scelta, tuttavia, precisa la direttiva, deve basarsi su
«criteri qualitativi ed economici», con l’unica precisazione che in caso di affidamento con-
giunto, questo deve essere motivato dall’amministrazione.
4 Cfr. paragrafo 2 lett. c).
5 Cfr. paragrafo 2 lett. d).
6 La direttiva 18/2004, in specie nel suo articolo 1, pare sostanzialmente riprodurre le
disposizioni contenute nelle singole direttive servizi e forniture in tema di appalti misti.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT