Le nuove procedure di aggiudicazione

AuthorDonatella Del Vescovo
Pages149-161
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Le nuove procedure di aggiudicazione
Capitolo Quarto
Le nuove procedure di aggiudicazione
SOMMARIO: 4.1. II dialogo competitivo. - 4.2. L’accordo quadro. - 4.3. Le aste elettroniche
e i sistemi dinamici di acquisto.
4.1. II dialogo competitivo
Qualora ci si trovi di fronte ad appalti particolarmente complessi, è prevista
la possibilità di utilizzare una procedura di aggiudicazione particolarmente in-
novativa, quella del dialogo competitivo1.
In aggiunta alle procedure già esistenti (aperta, ristretta e negoziata), questa
procedura si caratterizza proprio per la peculiarità della fase di dialogo che vede
un profondo coinvolgimento degli operatori economici nell’elaborazione delle
scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine allo stesso oggetto dell’appalto.
Nella sostanza questa procedura si basa sul fatto che le amministrazioni
aggiudicatici possono avviare con i candidati selezionati un dialogo, nel corso
del quale esse possono discutere tutti gli aspetti dell’appalto al fine di giungere
all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie
necessità.
In occasione dell’emanazione della nuova direttiva, il legislatore europeo
ha ritenuto di regolamentare un procedimento già esistente nella prassi di alcuni
Paesi dell’Unione europea (soprattutto nel Regno Unito e nei Paesi Bassi), al
fine di individuare una procedura che consentisse ai partecipanti selezionati di
avviare un dialogo con l’amministrazione per definire le specifiche tecniche
dell’appalto e, nella fase successiva, presentare un’offerta ai fini dell’aggiudi-
cazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La direttiva, infatti, già nel Considerando 31 subordina la possibilità di
ricorrere al dialogo competitivo al verificarsi di tre requisiti: che l’appalto sia
particolarmente complesso, che l’appaltante sia impossibilitato a definire gli
strumenti per il soddisfacimento delle proprie esigenze e che questa impossibi-
lità non sia dovuta a carenze dell’appaltante.
La prima cosa che occorre chiedersi è cosa debba intendersi per appalto
“particolarmente complesso”. Esso deve intendersi come l’appalto in cui l’am-
ministrazione aggiudicatrice non sia oggettivamente in grado di definire in
maniera autonoma i mezzi tecnici necessari per la realizzazione dell’opera (le
1 Considerando 31, articolo l, c. 11, lett. c), ed articolo 29 della direttiva “classica”.

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