I ‘luoghi’ letterari e giurisprudenziali romani sulla terminologia del ‘fallito': il quadro offerto da Stracca

AuthorAlessandro Cassarino
ProfessionUniversità di Pisa
Pages69-86
I ‘luoghi’ letterari e giurisprudenziali romani sulla
terminologia del ‘fallito’: il quadro offerto da Stracca
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Università di Pisa
Resumen: En esta contribución se hacen algunas reflexiones sobre la terminología
utilizada por Stracca para identificar al ‘quebrado’. La referencia textual
es a la obra De conturbatoribus sive decoctoribus, en la que se emplean los
términos decoctor y conturbator. En particular, el jurista afirma cómo las
causas que conducen a un ‘alejamiento del foro’ (foro cedere) no dependen
necesariamente de una gestión errónea e intencionada de los bienes propios,
ya que también pueden producirse debido a la mala suerte.
Palabras clave: Decoctor; Conturbator; Foro cedere; non vitio suo.
Abstract: Nel presente contributo si svolgono alcune riflessioni sulla terminologia
utilizzata da Stracca per identificare colui che viene definito ‘fallito’. Il
riferimento testuale è all’opera De conturbatoribus sive decoctoribus, nella
quale vengono impiegati i termini decoctor e conturbator. In particolare, il
giurista afferma come le cause che portano ad un ‘allontanamento dal foro’
(foro cedere) non necessariamente dipendono da una errata e voluta cattiva
amministrazione dei propri beni, potendosi verificare anche a causa di una
cattiva sorte.
Keywords: Decoctor; Conturbator; Foro cedere; non vitio suo.
Abstract: In this contribution, some reflections are made on the terminology used
by Stracca to identify the ‘bankrupt’. The textual reference is to the work
De conturbatoribus sive decoctoribus, in which the terms decoctor and
conturbator are employed. In particular, the jurist states how the causes that
lead to a ‘removal from the forum’ (foro cedere) do not necessarily depend on
an erroneous and intentional mismanagement of one’s property, as they can
also occur due to bad luck.
Parole chiave: Decoctor; Conturbator; Foro cedere; non vitio suo.
Sommario: 1. Premessa. – 2. Decoctor. – Segue. 2.1 Conturbator. – 3. Foro cedere. – 4. Non
vitio suo. – 5. Conclusioni.
70 ALESSANDRO CASSARINO
1. PREMESSA
Il presente contributo trae la propria ragion d’essere dalla traduzione, in
castigliano, dell’opera di Benvenuto Stracca, ‘De conturbatoribus sive decoctoribus’.
Questa è la penultima parte, su otto, tenuto conto della sua collocazione sistematica,
del più ampio studio intitolato ‘De Mercatura’, pubblicato nel 1553, il quale, come
si comprende chiaramente dalla sua nomenclatura, tratta del ‘mercante’, definibile
incisivamente, con una trasposizione in chiave diacronica, come colui che ‘esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi’ 1.
Come sovente sottolineato anche di recente dai moderni 2, la data di
pubblicazione del Trattato ‘viene convenzionalmente indicata come la … nascita
di un’autonoma scienza del diritto commerciale’, il che imporrebbe di credere,
interpretando a contrario le parole di tale communis opinio, che i Romani fossero
digiuni dal saper creare anch’essi un apposito ramo di studi casuistici dedicati al
mondo degli affari 3.
Ritenuta doverosa questa premessa, per quello che ci riguarda più da vicino,
si apprende agevolmente dall’intitolazione di questa settima parte, come il suo
contenuto sia incentrato sull’insolvenza del mercante e sulle conseguenze alle quali
è destinato.
Il nostro intento è quello di comprendere, in questa sede, se i principali richiami
alle fonti giuridiche e letterarie romane da parte dell’Anconetano, in riferimento
alla terminologia per indicare il ‘fallito’, siano esse identificabili in un responso
giurisprudenziale o in una costituzione imperiale, da un lato, o in Orazioni, quali
exempli gratia le Filippiche di Cicerone, dall’altro, appaiano correttamente riportate
o se si debba procedere a degli aggiustamenti interpretativi.
Procederemo, dunque, rivolgendo lo sguardo ai luoghi riportati da Stracca nel
definire chi debba intendersi per decoctor, il cui medesimo significato è attribuito
anche a conturbator (Pars. I n.3), per poi arrivare ad identificare i tre generi di
falliti, ovverosia coloro che subiscono un procedimento di vendita a causa di un
‘destino avverso’ (DECOCTOR EST, QVI FORTUNAE VITIO), per loro colpa (SUO
VITIO) o perché vi è una concorrenza di entrambi i fattori (VEL SUO, VEL PARTIM
FORTUNAE) (Pars II n.1).
1 Art. 2082 c.c.it., che così definisce un imprenditore.
2 Cfr., da ultimo, B Alarico, Profili giuridici del fallimento nel pensiero dei commentatori,
Torino 2019, p. 198.
3 Sulla sistematica del libro 14esimo del Digesto, in particolare, rinvio a C Alessandro,
Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine, Torino 2018, pp. 22-28 ed ivi note di riferimento.

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