La famiglia e la successione del familiare
Author | Angelo Riccio |
Pages | 1607-1654 |
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LA FAMIGLIA E LA SUCCESSIONE DEL FAMILIARE
A R
1. LA FAMIGLIA QUALE FORMAZIONE SOCIALE: I DIRITTI E
I DOVERI CHE NASCONO DALLA E NELLA FAMIGLIA NON
MATRIMONIALE
La famiglia è per sua natura una formazione sociale ai sensi dell’art. 2
Cost. italiana ( 1), con la conseguenza che, una volta costituita liberamente e
1 Cfr. S , La famiglia come formazione sociale e come società naturale fondata sul matrimo-
nio, commento all’art. 29 Cost., in Codice dell’Unione civile e delle convivenze, a cura di Michele Sesta,
Milano, 2017, p. 86 e p. 90; ID., La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, in scritti in onore
di Giovanni Furgiuele, a cura di Giuseppe Conte e Sara Landini, Mantova, 2017, p. 1; E. Q,
Matrimonio, unioni civili e convivenza, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 1/2020, p.
138 e ss.; B, Principi fondamentali, Commentario della Costituzione a cura di Branca, sub art.
2, Bologna-Roma, 1975, 50 ss.; D, Famiglia di fatto (voce), in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII,
Torino, 1992, p. 189 e ss.; B, Rapporti etico-sociali (artt. 29-34 Cost.), in Commentario della
Costituzione a cura di Branca, Bologna-Roma, 1976, sub art. 29-31, p. 31 e ss.; R, Famiglia di fatto
(voce), in Enc. giur., XIV, Roma, 1989, p. 31 ss.; T, La famiglia di fatto, in Trattato di diritto
privato, diretto da Bessone, IV, I, Torino, 2010, p. 406 e ss.;T, Convivenza e situazioni di
fatto. Convivenza e rilevanza delle c.d. convivenze di fatto, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da
Zatti, I, 1, Milano, 2011, p. 1086 e ss.; C.M. B, Diritto civile, 2.1., La famiglia, Milano, 2014, p.
21; B, La famiglia di fatto, in S,C (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella
giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006; ID., La famiglia di fatto, in I grandi orientamenti della
giurisprudenza civile e commerciale, collana diretta da Francesco Galgano, Padova, 2004, p. 1 e ss.; ID.,
La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione, in Famiglia e diritto, n. 10/2016,
p. 919 e ss.; B, Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto, in
Famiglia di fatto (Atti del Convegno di Pontremoli 27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, p.
133; B, La famiglia di fatto. Osservazioni di un costituzionalista, in La famiglia di fatto (Atti del
Convegno di Pontremoli 27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, p. 45; L, La categoria
giuridica della famiglia di fatto e il problema dei rapporti personali al suo interno, in Famiglia di fatto
(Atti del Convegno di Pontremoli 27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, p. 56 e ss.; B
G, Famiglia e Costituzione, Milano, 1989, p. 51 e ss.; C, I principi costituzionali del di-
ritto di famiglia, Napoli, 2000, p. 51 e ss.; P. R, Le formazioni sociali intermedie, in Riv. dir. civ.,
1998, p. 301 e ss.; B, La famiglia e l’arcipelago familiare, RDC, 2002, 509; D , La famiglia
come relazione sociale, Milano, 1989; G, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1981, p.
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spontaneamente dai singoli ( 2), anche per fatti concludenti ( 3), genera a favore dei
suoi membri, dei diritti e dei doveri, anche di protezione, assistenza e solidarietà
reciproca, identici o comunque analoghi a quelli derivanti dalla famiglia costituita
con l’atto formale di matrimonio o di unione civile ( 4).
5; P, La famiglia senza matrimonio, Camerino-Napoli, 1980, p. 84 ss.; P, La famiglia
senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in Una legislazione
per la famiglia di fatto?, Atti del convegno svoltosi a Roma il 3 dicembre 1987, Napoli, 1988, p. 136 e
ss.; F, Convivenze senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto,
in Dir. e famiglia, 1998, p. 185; S, La « famiglia » e le « famiglie » (il diritto di famiglia a dieci anni
dalla riforma), in Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea, Napoli, 1987; ID., Famiglia e famiglie
in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, p. 7 e ss.; ID., Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia ad
oggi. Parte prima. Dalla famiglia-istituzione alla famiglia-comunità: centralità del rapporto e primato
della persona, in Riv. dir. civ., 2013, p. 1043 ss.; ID., Le stagioni della famiglia dall’unità d’Italia ad oggi.
Parte seconda. Pluralizzazione e riconoscimento anche in prospettiva europea, in Riv. dir. civ., 2013,
p. 1286 ss.; G, Famiglia (diritto privato), NNDI, VII, Torino, 1961; G, Problemi
attuali del diritto familiare, RTDPC, 1956, 749.
2 E’ bene precisare che qui facciamo riferimento alla famiglia tout court e non già a tutte quelle
altre forme di convivenze di fatto liberamente instaurate dai singoli, che per loro scelta di vita, non
vogliono, per varie ragioni, contrarre matrimonio, o avere gli, o costituire una famiglia. La mera con-
vivenza può, però, per fatti concludenti, consolidarsi con il tempo, no a far sorgere una vera e propria
famiglia, con conseguenti ulteriori vincoli giuridici ai sensi degli artt. 2, 3, 30, 31 Cost., 8 e 14 CEDU,
1, primo protocollo CEDU e 9 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Sulle convivenze
si v. B, Principi civilistici delle convivenze, in Codice dell’Unione civile e delle convivenze, a
cura di Michele Sesta, Milano, 2017, p. 1219 e ss.; ID., La convivenza di fatto. Nozione, presupposti,
costituzione e cessazione, cit., p. 919 e ss.; ID., L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà
aettive, in Riv. trim. dir e proc civ., 2011, p. 1119 e p. 1138 e ss.
3 L’art. 29 Cost. non può più precludere la costituzione di una famiglia non matrimoniale,
dato che va interpretato secondo criteri sistematici, ed innanzi tutto coordinato con quanto disposto
dall’art. 2 Cost. Si è quindi concluso che la formula costituzionale di cui all’art. 29, ancorché forte-
mente caratterizzata dal richiamo al matrimonio, non impedisce di ritenere che anche una relazione
di fatto, che ricalchi lo schema della convivenza familiare secondo un modello socialmente e storica-
mente tipizzato, dia vita ad una formazione sociale, nell’ambito della quale la persona deve ricevere
protezione e tutela dei propri diritti: cfr. S , La famiglia come formazione sociale e come società na-
turale fondata sul matrimonio, commento all’art. 29 Cost., in Codice dell’Unione civile e delle conviven-
ze, a cura di Michele Sesta, Milano, 2017, p. 86 e p. 90; ID., La famiglia tra funzione sociale e tutele indi-
viduali, cit., p. 8, il quale precisa che nell’ordinamento attuale l’art. 29 Cost. sembra divenuto un fossile,
cioè il resto di un organismo un tempo vivente; B, Rapporti etico-sociali, sub. art. 29 Cost., in
commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 26. Sull’art. 29 Cost., oltre
agli Autori richiamati nella nota 1, si v. M, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art.
29 Cost. della Costituzione, in Riv. dir, civ., 1963, I, p. 220 ss. Si veda però sul punto la ricostruzione
fatta da M, art. 2 Cost., in Codice dell’Unione civile e delle convivenze, a cura di Michele Sesta,
Milano, 2017, p. 32 e ss.
4 Una parte della dottrina ritiene che la diversicazione di disciplina tra matrimonio e unione
civile, sia giusticata dalla ontologica distinzione tra le due fattispecie, dipendente proprio dall’identità
di sesso che contraddistingue le parti dell’unione e che esclude la loro fecondità: così S , La disci-
plina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in
Famiglia e diritto, 2016, p. 881 e ss., il quale precisa che questa diversità ontologica ha coerentemente
portato il legislatore all’istituzione di una nuova formazione sociale, ricompresa nell’art. 2 Cost. e dis-
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La famiglia e la successione del familiare
La scelta dei conviventi di non sposarsi, non può essere interpretata come
volontà univoca della coppia di rimanere libera e non vincolata giuridicamente
( 5), dato che la volontà della coppia medesima di volere costituire una famiglia è
sufficiente a creare un vincolo giuridico.
Una volta costituita una famiglia ( 6), sia per fatti concludenti, sia per atto
formale di matrimonio, sia per atto formale di unione civile, la sostanza non cambia:
si è sempre in presenza di una famiglia di diritto, quale formazione sociale ( 7), con
la conseguenza che i suoi membri, quali singoli, devono essere riconosciuti, tutelati
e protetti allo stesso modo, senza alcuna discriminazione, dalle norme “precettive”
di cui agli artt. 2, 3, 30, 31 Cost. italiana, nonché dagli artt. 8, 12 e 14 CEDU, 1,
primo prot. CEDU, e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Così come alle associazioni non riconosciute, per la tutela dell’individuo,
sono applicabili direttamente o per analogia alcune significative norme relative
tinta da quella propriamente familiare riconosciuta nell’art. 29 Cost. Tuttavia l’A. precisa che è preve-
dibile che la scelta legislativa di istituire l’unione civile quale speciale formazione sociale - proprio in
quanto enfatizza le diversità tra coppia matrimoniale e coppia civilmente unita - verrà prima o poi
messa in dubbio nella sua legittimità costituzionale, prospettandosi una discriminazione sotto il pro-
lo dell’orientamento sessuale. L’A., al riguardo, richiama B, L’evoluzione del diritto di famiglia
e le molteplici realtà aettive, in Tratt. dir. priv., diretto da B, IV, Famiglia e matrimonio, a cura
di T. A, I, Torino, p. 22, il quale avrebbe correttamente escluso la fondatezza della questione di
legittimità costituzionale. Per una diversa impostazione dottrinale si v. E. Q, Matrimonio, unio-
ni civili e convivenza, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 1/2020, p. 138 e ss., il quale,
per coerenza sistematica, mette in evidenza le identità e le analogie di disciplina in una prospettiva
sostanzialistica. Sul punto si v. F, La disciplina dell’atto. Gli eetti: diritti e doveri, in Famiglia
e diritto, 2016, p. 889 e ss., la quale, tra l’altro, sottolinea l’importanza della regola generale contenuta
nell’art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, che sancisce l’applicabilità di tutte le disposizioni (esclusa la legge
sull’adozione), che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole coniuge, coniugi, o ter-
mini equivalenti, ovvero ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché
negli atti amministrativi o nei contratti collettivi.
5 Sul dibattito sviluppatosi in passato cfr. B, L’evoluzione del diritto di famiglia e le mol-
teplici realtà aettive, cit., p. 1119 e ss.; ID., La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e
cessazione, cit., p. 920, nota 15, il quale richiama le due opposte concezioni: l’una che, in nome della
salvaguardia della libertà e dell’autonomia di chi ha riutato il matrimonio, si era espressa in senso
contrario all’introduzione di una regolamentazione giuridica organica della famiglia di fatto tesa ad
assicurare un trattamento omogeneo a quello riconosciuto alle coppie coniugate. L’altra che ha invece
posto in luce l’opportunità di un apposito intervento, facendo leva sulla contrapposta esigenza di im-
pedire una fuga dagli impegni e dalle responsabilità che il rapporto di coppia, al pari di ogni relazione
giuridicamente rilevante, implica.
6 L’art. 12 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, riconosce il diritto di costituire una
famiglia, anche non matrimoniale, con la conseguenza che è venuto meno il tradizionale univoco nes-
so di interdipendenza tra famiglia e matrimonio come era originariamente voluto dall’art. 29 Cost. In
argomento si v. E. Q, Matrimonio, unioni civili e convivenza, cit., p. 139.
7 Cfr. F, Libertà e famiglia, Milano, p. 109 e ss., il quale mette in evidenza la tutela dei
singoli all’interno della famiglia, quale formazione sociale.
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