La famiglia e la successione del familiare

AuthorAngelo Riccio
Pages1607-1654
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LA FAMIGLIA E LA SUCCESSIONE DEL FAMILIARE
A R
1. LA FAMIGLIA QUALE FORMAZIONE SOCIALE: I DIRITTI E
I DOVERI CHE NASCONO DALLA E NELLA FAMIGLIA NON
MATRIMONIALE
La famiglia è per sua natura una formazione sociale ai sensi dell’art. 2
Cost. italiana ( 1), con la conseguenza che, una volta costituita liberamente e
1 Cfr. S , La famiglia come formazione sociale e come società naturale fondata sul matrimo-
nio, commento all’art. 29 Cost., in Codice dell’Unione civile e delle convivenze, a cura di Michele Sesta,
Milano, 2017, p. 86 e p. 90; ID., La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, in scritti in onore
di Giovanni Furgiuele, a cura di Giuseppe Conte e Sara Landini, Mantova, 2017, p. 1; E. Q,
Matrimonio, unioni civili e convivenza, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 1/2020, p.
138 e ss.; B, Principi fondamentali, Commentario della Costituzione a cura di Branca, sub art.
2, Bologna-Roma, 1975, 50 ss.; D, Famiglia di fatto (voce), in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII,
Torino, 1992, p. 189 e ss.; B, Rapporti etico-sociali (artt. 29-34 Cost.), in Commentario della
Costituzione a cura di Branca, Bologna-Roma, 1976, sub art. 29-31, p. 31 e ss.; R, Famiglia di fatto
(voce), in Enc. giur., XIV, Roma, 1989, p. 31 ss.; T, La famiglia di fatto, in Trattato di diritto
privato, diretto da Bessone, IV, I, Torino, 2010, p. 406 e ss.;T, Convivenza e situazioni di
fatto. Convivenza e rilevanza delle c.d. convivenze di fatto, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da
Zatti, I, 1, Milano, 2011, p. 1086 e ss.; C.M. B, Diritto civile, 2.1., La famiglia, Milano, 2014, p.
21; B, La famiglia di fatto, in S,C (a cura di), Persona, famiglia e successioni nella
giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006; ID., La famiglia di fatto, in I grandi orientamenti della
giurisprudenza civile e commerciale, collana diretta da Francesco Galgano, Padova, 2004, p. 1 e ss.; ID.,
La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione, in Famiglia e diritto, n. 10/2016,
p. 919 e ss.; B, Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto, in
Famiglia di fatto (Atti del Convegno di Pontremoli 27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, p.
133; B, La famiglia di fatto. Osservazioni di un costituzionalista, in La famiglia di fatto (Atti del
Convegno di Pontremoli 27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, p. 45; L, La categoria
giuridica della famiglia di fatto e il problema dei rapporti personali al suo interno, in Famiglia di fatto
(Atti del Convegno di Pontremoli 27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, p. 56 e ss.; B
G, Famiglia e Costituzione, Milano, 1989, p. 51 e ss.; C, I principi costituzionali del di-
ritto di famiglia, Napoli, 2000, p. 51 e ss.; P. R, Le formazioni sociali intermedie, in Riv. dir. civ.,
1998, p. 301 e ss.; B, La famiglia e l’arcipelago familiare, RDC, 2002, 509; D , La famiglia
come relazione sociale, Milano, 1989; G, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1981, p.
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spontaneamente dai singoli ( 2), anche per fatti concludenti ( 3), genera a favore dei
suoi membri, dei diritti e dei doveri, anche di protezione, assistenza e solidarietà
reciproca, identici o comunque analoghi a quelli derivanti dalla famiglia costituita
con l’atto formale di matrimonio o di unione civile ( 4).
5; P, La famiglia senza matrimonio, Camerino-Napoli, 1980, p. 84 ss.; P, La famiglia
senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in Una legislazione
per la famiglia di fatto?, Atti del convegno svoltosi a Roma il 3 dicembre 1987, Napoli, 1988, p. 136 e
ss.; F, Convivenze senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto,
in Dir. e famiglia, 1998, p. 185; S, La « famiglia » e le « famiglie » (il diritto di famiglia a dieci anni
dalla riforma), in Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea, Napoli, 1987; ID., Famiglia e famiglie
in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, p. 7 e ss.; ID., Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia ad
oggi. Parte prima. Dalla famiglia-istituzione alla famiglia-comunità: centralità del rapporto e primato
della persona, in Riv. dir. civ., 2013, p. 1043 ss.; ID., Le stagioni della famiglia dall’unità d’Italia ad oggi.
Parte seconda. Pluralizzazione e riconoscimento anche in prospettiva europea, in Riv. dir. civ., 2013,
p. 1286 ss.; G, Famiglia (diritto privato), NNDI, VII, Torino, 1961; G, Problemi
attuali del diritto familiare, RTDPC, 1956, 749.
2 E’ bene precisare che qui facciamo riferimento alla famiglia tout court e non già a tutte quelle
altre forme di convivenze di fatto liberamente instaurate dai singoli, che per loro scelta di vita, non
vogliono, per varie ragioni, contrarre matrimonio, o avere gli, o costituire una famiglia. La mera con-
vivenza può, però, per fatti concludenti, consolidarsi con il tempo, no a far sorgere una vera e propria
famiglia, con conseguenti ulteriori vincoli giuridici ai sensi degli artt. 2, 3, 30, 31 Cost., 8 e 14 CEDU,
1, primo protocollo CEDU e 9 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Sulle convivenze
si v. B, Principi civilistici delle convivenze, in Codice dell’Unione civile e delle convivenze, a
cura di Michele Sesta, Milano, 2017, p. 1219 e ss.; ID., La convivenza di fatto. Nozione, presupposti,
costituzione e cessazione, cit., p. 919 e ss.; ID., Levoluzione del diritto di famiglia e le molteplici real
aettive, in Riv. trim. dir e proc civ., 2011, p. 1119 e p. 1138 e ss.
3 L’art. 29 Cost. non può più precludere la costituzione di una famiglia non matrimoniale,
dato che va interpretato secondo criteri sistematici, ed innanzi tutto coordinato con quanto disposto
dall’art. 2 Cost. Si è quindi concluso che la formula costituzionale di cui all’art. 29, ancorché forte-
mente caratterizzata dal richiamo al matrimonio, non impedisce di ritenere che anche una relazione
di fatto, che ricalchi lo schema della convivenza familiare secondo un modello socialmente e storica-
mente tipizzato, dia vita ad una formazione sociale, nell’ambito della quale la persona deve ricevere
protezione e tutela dei propri diritti: cfr. S , La famiglia come formazione sociale e come società na-
turale fondata sul matrimonio, commento all’art. 29 Cost., in Codice dell’Unione civile e delle conviven-
ze, a cura di Michele Sesta, Milano, 2017, p. 86 e p. 90; ID., La famiglia tra funzione sociale e tutele indi-
viduali, cit., p. 8, il quale precisa che nell’ordinamento attuale l’art. 29 Cost. sembra divenuto un fossile,
cioè il resto di un organismo un tempo vivente; B, Rapporti etico-sociali, sub. art. 29 Cost., in
commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 26. Sull’art. 29 Cost., oltre
agli Autori richiamati nella nota 1, si v. M, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art.
29 Cost. della Costituzione, in Riv. dir, civ., 1963, I, p. 220 ss. Si veda però sul punto la ricostruzione
fatta da M, art. 2 Cost., in Codice dell’Unione civile e delle convivenze, a cura di Michele Sesta,
Milano, 2017, p. 32 e ss.
4 Una parte della dottrina ritiene che la diversicazione di disciplina tra matrimonio e unione
civile, sia giusticata dalla ontologica distinzione tra le due fattispecie, dipendente proprio dall’identità
di sesso che contraddistingue le parti dell’unione e che esclude la loro fecondità: così S , La disci-
plina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in
Famiglia e diritto, 2016, p. 881 e ss., il quale precisa che questa diversità ontologica ha coerentemente
portato il legislatore all’istituzione di una nuova formazione sociale, ricompresa nell’art. 2 Cost. e dis-
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La famiglia e la successione del familiare
La scelta dei conviventi di non sposarsi, non può essere interpretata come
volontà univoca della coppia di rimanere libera e non vincolata giuridicamente
( 5), dato che la volontà della coppia medesima di volere costituire una famiglia è
sufficiente a creare un vincolo giuridico.
Una volta costituita una famiglia ( 6), sia per fatti concludenti, sia per atto
formale di matrimonio, sia per atto formale di unione civile, la sostanza non cambia:
si è sempre in presenza di una famiglia di diritto, quale formazione sociale ( 7), con
la conseguenza che i suoi membri, quali singoli, devono essere riconosciuti, tutelati
e protetti allo stesso modo, senza alcuna discriminazione, dalle norme “precettive”
di cui agli artt. 2, 3, 30, 31 Cost. italiana, nonché dagli artt. 8, 12 e 14 CEDU, 1,
primo prot. CEDU, e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Così come alle associazioni non riconosciute, per la tutela dell’individuo,
sono applicabili direttamente o per analogia alcune significative norme relative
tinta da quella propriamente familiare riconosciuta nell’art. 29 Cost. Tuttavia l’A. precisa che è preve-
dibile che la scelta legislativa di istituire l’unione civile quale speciale formazione sociale - proprio in
quanto enfatizza le diversità tra coppia matrimoniale e coppia civilmente unita - verrà prima o poi
messa in dubbio nella sua legittimità costituzionale, prospettandosi una discriminazione sotto il pro-
lo dell’orientamento sessuale. LA., al riguardo, richiama B, Levoluzione del diritto di famiglia
e le molteplici realtà aettive, in Tratt. dir. priv., diretto da B, IV, Famiglia e matrimonio, a cura
di T. A, I, Torino, p. 22, il quale avrebbe correttamente escluso la fondatezza della questione di
legittimità costituzionale. Per una diversa impostazione dottrinale si v. E. Q, Matrimonio, unio-
ni civili e convivenza, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 1/2020, p. 138 e ss., il quale,
per coerenza sistematica, mette in evidenza le identità e le analogie di disciplina in una prospettiva
sostanzialistica. Sul punto si v. F, La disciplina dell’atto. Gli eetti: diritti e doveri, in Famiglia
e diritto, 2016, p. 889 e ss., la quale, tra l’altro, sottolinea l’importanza della regola generale contenuta
nell’art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, che sancisce l’applicabilità di tutte le disposizioni (esclusa la legge
sull’adozione), che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole coniuge, coniugi, o ter-
mini equivalenti, ovvero ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché
negli atti amministrativi o nei contratti collettivi.
5 Sul dibattito sviluppatosi in passato cfr. B, Levoluzione del diritto di famiglia e le mol-
teplici realtà aettive, cit., p. 1119 e ss.; ID., La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e
cessazione, cit., p. 920, nota 15, il quale richiama le due opposte concezioni: l’una che, in nome della
salvaguardia della libertà e dell’autonomia di chi ha riutato il matrimonio, si era espressa in senso
contrario all’introduzione di una regolamentazione giuridica organica della famiglia di fatto tesa ad
assicurare un trattamento omogeneo a quello riconosciuto alle coppie coniugate. L’altra che ha invece
posto in luce l’opportunità di un apposito intervento, facendo leva sulla contrapposta esigenza di im-
pedire una fuga dagli impegni e dalle responsabilità che il rapporto di coppia, al pari di ogni relazione
giuridicamente rilevante, implica.
6 L’art. 12 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, riconosce il diritto di costituire una
famiglia, anche non matrimoniale, con la conseguenza che è venuto meno il tradizionale univoco nes-
so di interdipendenza tra famiglia e matrimonio come era originariamente voluto dall’art. 29 Cost. In
argomento si v. E. Q, Matrimonio, unioni civili e convivenza, cit., p. 139.
7 Cfr. F, Libertà e famiglia, Milano, p. 109 e ss., il quale mette in evidenza la tutela dei
singoli all’interno della famiglia, quale formazione sociale.

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