Reati in alto mare ed esercizio della giurisdizione penale nei casi Norstar ed Enrica Lexie: riflessioni critico-costruttive

AuthorLaura Magi
ProfessionProfessoressa associata di diritto internazionale, Università di Firenze
Pages151-169
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CAPITOLO 5
Reati in alto mare ed esercizio
della giurisdizione penale nei
casi Norstar ed Enrica Lexie:
rif‌lessioni critico-costruttive
Laura MAGI1
1. INTRODUZIONE
Nella sentenza relativa all’aare Lotus del 1927 la Corte perma-
nente di giustizia internazionale ha ritenuto che il diritto internazionale
non vieta ad uno Stato di esercitare la giurisdizione penale per atti acca-
1 Professoressa associata di diritto internazionale, Università di Firenze, laura.
magi@uni.it
Sommario: 1. Introduzione. 2. La sentenza relativa all’aare della Norstar. 3. La
decisione relativa all’aare dell’Enrica Lexie. 4. Valutazione della giurisprudenza
esaminata. 4.1. La ricostruzione del diritto consuetudinario. 4.2. L’interpretazio-
ne dell’art. 87. 4.3. L’interpretazione dell’art. 92. 4.3.1. Il rapporto fra l’art. 92 e il
diritto consuetudinario. 5. Considerazioni conclusive.
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LAURA MAGI
EL DESARROLLO DEL DERECHO DEL MAR DESDE UNA PERSPECTIVA ARGENTINA Y EUROPEA
LO SVILUPPO DEL DIRITTO DEL MARE IN UNA PROSPETTIVA ARGENTINA ED EUROPEA
duti al di fuori del suo territorio, ad eccezione dei casi in cui esistono re-
gole che espressamente lo proibiscono, ed ha concluso che la Francia non
aveva dimostrato l’esistenza di una regola consuetudinaria che proibisse
ai tribunali di uno Stato diverso da quello della bandiera di processare i
presunti responsabili di un reato commesso a bordo di una nave stranie-
ra in alto mare se il reato aveva prodotto i suoi eetti su un’altra nave2.
Negli anni successivi a questa sentenza gli Stati hanno previsto
criteri per individuare lo Stato obbligato o avente il diritto ad esercitare
la giurisdizione penale nei confronti di alcuni specici reati commessi a
bordo di navi in alto mare per eetto della conclusione di alcuni accordi
internazionali 3. Per tutte le altre condotte criminose l’interrogativo se la
norma consuetudinaria enunciata dalla Corte continui ad operare come
‘norma di chiusura del sistema’ o sia stata abrogata nei rapporti fra Stati
parti della Convenzione sul diritto del mare dagli articoli 87 e 92 di tale
accordo è rimasto senza una chiara risposta. L’art. 87 riguarda il regime
giudico dell’alto mare e, al par. 1, riconosce il diritto delle navi batten-
ti bandiera di qualunque Stato contraente di navigare liberamente l’alto
mare. L’art. 92 prevede che le navi battono la bandiera di un solo Stato
e, salvo casi eccezionali, specicamente previsti da altri trattati o dalla
Convenzione sul diritto del mare nell’alto mare sono sottoposte alla giu-
risdizione esclusiva dello Stato della bandiera4.
2 Corte permanente di giustizia internazionale, S.S. «Lotus» (France v. Turkey),
sent. 7 settembre 1927, P.C.I.J. Series A, No. 10, pp. 19, 23 e 25.
3 Cfr., ad esempio, la Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la si-
curezza della navigazione (art. 6, paragra 1 e 2, lett. b)), la Convenzione contro
la criminalità organizzata transnazionale (art. 15, paragra 1 e 2), la Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (art. 31), la
Convenzione contro il traco illecito di narcotici e sostanze psicotrope (articoli
4 e 17, paragra 3 e 4), il Protocollo addizionale per combattere il traco ille-
cito di migranti via terra, via mare e via aria (art. 8, paragra 2 e 7).
4 Sull’esistenza di un collegamento logico fra le due disposizioni v. SCOVAZZI, T.,
e Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges, Collected

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