Alla ricerca dell'internet-ional law, il diritto internazionale per la rete. le norme specificamente applicabili a internet

AuthorGianpaolo Maria Ruotolo
Pages47-81
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CAPITOLO SECONDO
ALLA RICERCA DELL’INTERNET-IONAL LAW,
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PER LA RETE.
LE NORME SPECIFICAMENTE
APPLICABILI A INTERNET
INDICE: 1. – Il funzionamento del sistema dei nomi di dominio (Domain Name
System, DNS); 2. – La gestione unilaterale del root file del sistema DNS
da parte degli Stati Uniti: Internet e il diritto internazionale generale: 3.
– Segue: cenni su Internet e il global administrative law; 4. – Internet e
il diritto internazionale pattizio: il fallimento della “convezione quadro”
del World Summit on the Information Society (WSIS) delle Nazioni Unite
e le norme definitorie della Convenzione sulla criminalità informatica;
5. – Internet e gli atti adottati da altre organizzazioni internazionali e da
soggetti privati: soft law e codici di (etero)regolamentazione.
1. – Come abbiamo visto nel primo Capitolo l’ordinamento inter-
nazionale presenta alcune caratteristiche che lo rendono quello più
idoneo a tracciare una disciplina per così dire universale della Rete.
Il prosieguo della nostra ricerca, di cui abbiamo appena fissato le
coordinate di riferimento, avrà quindi ad oggetto la ricerca di norme
di diritto internazionale “pubblico” che limitino la discrezionalità
degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale in merito
ai comportamenti da adottare in Rete: tali norme – che potrebbero
essere specificamente nate per essere applicate esclusivamente alla
Rete oppure costituire il riadattamento, alle esigenze di disciplina
del Web, di norme pregresse – se individuate, potrebbero andare a
costituire il regime normativo dell’“Internet-ional Law”1.
1 L’espressione Internet-ional Law, a quanto ci consta, è stata utilizzata, prima di
noi, solo da W.B. CHIK, Customary Internet-ional law: Creating a body of customa-
ry law for cyberspace, in Computer Law & Security Review, 2010, p. 3 ss. Questo
A., tuttavia, la utilizza per fare riferimento ad un corpus di norme spontaneamente
generate dagli utenti della Rete, le quali sono certamente estranee all’ordinamento
internazionale e alle quali a noi pare difetti addirittura il requisito della giuridicità,
nel senso che abbiamo già illustrato nel Capitolo precedente.
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INTERNET-IONAL LAW
Chiariamo che con l’uso dell’espressione “regime” non inten-
diamo assumere alcuna specifica posizione in merito alla ricondu-
cibilità delle norme eventualmente individuate ad un sottosistema
normativo di diritto internazionale caratterizzato da un certo grado
di autonomia – perché contentente, ad esempio, speciali norme se-
condarie – rispetto all’ordinamento internazionale generale2.
Cerchiamo ora quindi di comprendere se allo stato l’ordinamento
internazionale contenga norme, generali o particolari, specificamen-
te volte a disciplinare il fenomeno Internet nel suo complesso o per
alcuni aspetti.
Per quanto concerne le norme di diritto internazionale generale
è opportuno procedere, in primo luogo, ad un esame della prassi in
materia di gestione del sistema dei nomi di dominio (Domain Name
System, DNS).
Sebbene la governance di Internet non si possa ridurre alla sola
gestione del sistema in parola, esso però, come vedremo, rappresenta
un elemento di importanza assoluta, dal momento che il suo corretto
funzionamento garantisce l’esistenza stessa della Rete.
Ribadiamo che Internet in quanto tale non è sottoposta ad alcuna
forma di governance verticalizzata – intendendosi con tale espres-
sione l’esistenza di meccanismi istituzionali unici di gestione della
Rete – né per quanto riguarda i suoi aspetti tecnici né in merito alle
politiche di accesso ed uso.
In realtà va chiarito come, per quanto riguarda uno dei suoi prin-
cipali profili tecnici, esista una procedura centralizzata, indispensa-
2 In dottrina si vedano C. DRAGHICI, The Development of Self-contained Regimes
as an Obstacle to UN Global Governance, in M. HAPPOLD (Ed.), International Law in a
Multipolar World, London, 2012, p. 283 ss.; S.D. KRASNER, Structural causes and regi-
me consequences: regimes as intervening variables, in S.D. KRASNER (Ed.) Internatio-
nal Regimes, Ithaca-New York, 1983, p. 1 ss.; A. LINDROOS, Adressing Norm Conflicts
in a Fragmented Legal System: The Doctrine of Lex Specialis, in Nordic Journal of In-
ternational Law, 2005, p. 27 ss.; A. LINDROOS, M. MEHLING, Dispelling the Chimera of
‘Self-Contained Regimes’ in International Law and the WTO, in European Journal of
International Law, 2006, p. 857 ss.; B. SIMMA, Self-contained Regimes, in Netherlands
Yearbook of International Law, 1985, p. 111 ss.; B. SIMMA, D. PULKOWSKI, Of Planets
and the Universe: Self-contained Regimes in International Law, in European Journal
of International Law, 2006, p. 483 ss.; S. LEWIS-ANTHONY, M. SCHEININ, Treaty-Based
Procedures for Making Human Rights Complaints Within the UN System, in H. HAN-
NUM (Ed.) A Guide to International Human Rights Practice, Leiden, 2004, p. 41 ss.
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Alla ricerca dell’Internet-ional Law, il diritto internazionale per la Rete...
bile per l’esistenza stessa della Rete, relativa all’assegnazione delle
coordinate fondamentali che consentono l’individuazione univoca di
ogni dispositivo collegato (il c.d. host, o device), e cioè all’assegna-
zione dell’indirizzo IP e del nome di dominio (domain name) even-
tualmente ad esso associato3.
Chiariamo anche che l’indirizzo IP (Internet Protocol address) è
un numero che identifica univocamente un dispositivo collegato a
una rete informatica: nella sua versione 4 (la c.d. IPv4, quella attual-
mente più in uso) esso viene descritto con 4 numeri in base decimale,
separati da un punto4.
È anche il caso di sottolineare da subito come gli indirizzi asse-
gnati in base a questo protocollo siano andati praticamente esauriti
(al fenomeno si fa riferimento con l’espressione IPcalypse o anche
ARPAgeddon), dal momento che gli ultimi cinque blocchi di indirizzi
IPv4 sono stati assegnati nel 2011 e che per questo motivo è stata
approntata la versione successiva del protocollo, la c.d. IPv6, la quale
consentirà di assegnare un numero maggiore di indirizzi IP. Ebbene,
l’elemento tecnico appena descritto ci consente, sin d’ora, di qualifi-
care la Rete, almeno sotto alcuni aspetti, come una risorsa esauribile,
e ciò dovrà essere valutato nel momento in cui procederemo al suo
inquadramento giuridico, che effettueremo nel Capitolo III.
Tornando alla procedura di assegnazione dei nomi di dominio,
ricordiamo che essa è gestita in via esclusiva da un’organizzazio-
ne statunitense di diritto privato senza scopo di lucro, la Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), istituita
nel 1988 alla luce delle norme statali californiane, la quale gestisce
direttamente i cosiddetti generic Top Level Domains (gTLDs) e, in-
direttamente, tutti gli altri livelli di dominio5.
3 La conversione di un nome di dominio in indirizzo IP è detta risoluzione,
mentre la conversione di un indirizzo IP in nome di dominio è detta risoluzione
inversa. Entrambe vengono realizzate mediante l’accesso ad un database che con-
tiene le associazioni nome di dominio/indirizzo IP.
4 Un esempio di indirizzo IPv4 è 192.0.34.166.
5 In letteratura si veda, da ultimo, B. CAROTTI, L’ICANN e la governance di
Internet, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, p. 681 ss.; ID., ICANN
and Global Administrative Law, reperibile sul sito del progetto di ricerca relati-
vo al Global Administrative Law (GAL) dell’Institute for International Law and
Justice, New York University, all’indirizzo iilj.org/GAL; S. DELBIANCO, B. COX,

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