La protezione delle fonti dei giornalisti quale presupposto della libertà d'informazione

AuthorCastellaneta, Marina
Pages71-107
CAPITOLO SECONDO
LA PROTEZIONE DELLE FONTI DEI GIORNALISTI
QUALE PRESUPPOSTO DELLA LIBER
D’INFORMAZIONE
SOMMARIO: 1. Il diritto di cercare informazioni come componente essenziale della libertà di
stampa. – 2. La tutela della confidenzialità delle fonti nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo e degli altri organi internazionali. - 3. Le misure indirette a
protezione delle fonti: il divieto di perquisizioni e di intercettazioni dei giornalisti. - 4. Il
diritto dei corrispondenti di guerra di non svelare le fonti e la prassi dei tribunali penali
internazionali. - 5. La tutela delle fonti negli ordinamenti interni. - 6. I profili di contrasto
presenti nella legislazione italiana in materia di tutela delle fonti rispetto al diritto inter-
nazionale.
1. Il diritto di cercare informazioni come componente essenziale della
libertà di stampa
Dopo aver accertato che gli organi di controllo previsti negli atti internazio-
nali a tutela dei diritti dell’uomo e altri organi che agiscono in quest’ambito,
hanno individuato una peculiare situazione dei giornalisti, si tratta di verificare
se gli organi di garanzia abbiano anche definito particolari strumenti per l’effet-
tiva attuazione del diritto alla libertà d’informazione che si sostanzia nel diritto
di cronaca e in quello di critica1.
Nell’esercizio della libertà di stampa è centrale la possibilità per il giornalista
non solo di accedere alle informazioni, ma anche di cercarle non ricorrendo uni-
camente ai canali ufficiali. Per poter esercitare in modo effettivo il diritto ad in-
formare e assicurare al tempo stesso che gli altri individui ricevano informazioni,
il giornalista deve poter ricavare notizie anche e soprattutto dalle fonti non uffi-
1 Nella raccomandazione (2000)7 dell’8 marzo 2000 sul diritto dei giornalisti a non svelare
le fonti d’informazione, il Comitato dei ministri ha definito «fonte» ogni persona che fornisce
informazioni ai giornalisti e ha definito «informazioni che conducono a individuare le fonti», il
nome e i dati personali nonché le voci e le immagini di una fonte, le circostanze fattuali relative
all’acquisizione delle informazioni dalla fonte, il contenuto non pubblicato delle informazioni
fornite dalla fonte e i dati personali dei giornalisti e dei datori di lavoro legati alla propria attività
professionale (nel sito http://www.coe.int/CM).
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ciali. In caso contrario, la stampa non potrebbe svolgere il ruolo di «cane da
guardia» della società e dei poteri pubblici e contribuire, così, al rafforzamento
della democrazia. Nella consapevolezza della funzionalità del diritto di cercare
informazioni all’effettiva realizzazione della libertà d’informazione, gli atti in-
ternazionali considerati nel capitolo precedente, una volta affermato il peculiare
ruolo dei giornalisti nel contesto del generale diritto alla libertà di espressione,
riconoscono in modo espresso tale diritto. Nella formulazione del diritto alla li-
bertà di espressione, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il Patto sui
diritti civili e politici, la Convenzione americana dei diritti dell’uomo hanno cura
di precisare, accanto al diritto di ricevere e di diffondere informazioni, quello di
cercarle che, oltre a implicare un diritto di accesso alle informazioni ufficiali,
sottende, per l’assenza di specificazioni e di limitazioni, il diritto di ricercare e
diffondere ogni tipo di informazioni. Può dunque apparire sorprendente che nella
Convenzione europea dei diritti dell’uomo l’art. 10 si limiti a indicare la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni, senza includere in modo espresso
quello di cercarle, nonostante già in precedenza, nella Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo fosse esplicitamente previsto detto diritto. Non meno sor-
prendente è che tale diritto non sia espressamente indicato nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e nella Carta africana dei diritti dell’uomo,
atti successivi al Patto delle Nazioni Unite e alla Convenzione americana.
Questa lacuna ha fatto sorgere dubbi in ordine all’effettiva esistenza del di-
ritto di cercare informazioni nella Convenzione europea. La maggior parte della
dottrina ha ritenuto che la Convenzione europea, non prevedendolo, abbia escluso
la protezione di questo diritto, ciò alla luce di un confronto con gli altri atti inter-
nazionali2. Tra questi, la citata risoluzione n. 59 del 14 dicembre 1946 adottata
dall’Assemblea generale dell’Onu afferma che il diritto alla libertà di informazione
comprende il diritto di raccogliere, trasmettere e pubblicare notizie, concetto
ripreso – come detto - nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo il cui
art. 19 dispone il diritto di ogni individuo «di cercare, ricevere e diffondere infor-
mazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere», nell’art. 19,
par. 2 del Patto su diritti civili e politici e nella Convenzione americana dei diritti
umani (art. 13).
2 Si veda, in tal senso RESTA G., La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà
d’informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici, in Dir. inf.
e inf., 2012, p. 163 ss.; STROZZI G, La libertà dell’informazione nel diritto internazionale, cit., p.
669 ss.; GUEDJ A., Liberté et responsabilité du journaliste, cit., p. 122; FERRANTI G., L’evoluzione
della libertà d’informazione, cit., p. 139 ss., secondo la quale «L’assenza nell’articolo 10 di un
riferimento al diritto alla libertà di ricercare le informazioni può essere considerata una lacuna
nella tutela del diritto alla libertà di espressione»; PONCET C., La liberté d’information du journa-
liste: un droit fondamental? Etude de droit suisse comparé, in Rev. intern. de droit comparé, 1980,
p. 73 ss. Per ZANGHÌ C., La libertà di espressione nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e nel Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, cit., in specie p. 299, «...la mancanza di
un qualsiasi corrispondente nel testo dell’art. 10 della Convenzione europea porta a concludere
che la libertà di “rechercher” informazioni e idee prevista e garantita nel Patto dell’ONU non è
invece garantita dalla Convenzione europea».
La protezione delle fonti dei giornalisti quale presupposto della libertà d’informazione 73
Se ad un’analisi letterale può risultare che l’assenza di un’espressa previsione
del diritto di cercare informazioni indichi una lacuna di tutela, dall’esame della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di altri atti, seppure di
soft law, adottati all’interno del Consiglio d’Europa, si deve dedurre che l’art. 10
sia comprensivo del diritto di cercare informazioni, premessa indispensabile per
la successiva divulgazione. D’altra parte, sin dal 23 gennaio 1970, l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa, con la risoluzione n. 428 intitolata «Di-
chiarazione sui mezzi di comunicazione di massa e i diritti dell’uomo», aveva
indicato che il diritto alla libertà di espressione «...shall include freedom to seek,
receive, impart, publish and distribute information and ideas»3.
Un intervento decisivo a favore di una chiara (perché garanzia imprescindi-
bile per l’esercizio della libertà di espressione del giornalista), seppure implicita
inclusione nel diritto di cercare informazioni del diritto alla protezione della con-
fidenzialità delle fonti dei giornalisti, è da rinvenire nel citato caso Goodwin c.
Regno Unito, che rappresenta il leading case sul diritto alla segretezza delle fonti
e sulla tutela speciale accordata ai giornalisti all’interno del diritto alla libertà di
espressione4.
Con la sentenza del 27 marzo 1996, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
riconosciuto particolari garanzie ai giornalisti nello svolgimento del dovere di
informare la collettività. Il giornalista inglese Goodwin aveva ricevuto informa-
zioni su una compagnia di prodotti informatici e sui debiti da essa contratti, che
aveva pubblicato su un giornale. La società si era rivolta all’High Court of Ju-
stice inglese chiedendo un divieto di pubblicazione delle notizie e l’emanazione
di un’ordinanza che ingiungesse al giornalista di rivelare la fonte delle informa-
zioni ricevute. L’azienda, infatti, riteneva che si trattasse di una fonte interna e,
quindi, l’individuazione della «gola profonda» sarebbe servita anche a prevenire
eventuali altre fughe di notizie dall’interno dell’azienda. L’istanza fu accolta e
confermata anche in sede di appello in base all’art. 10 del Contempt of Court Act
del 27 luglio 19815. Tale atto, pur riconoscendo il diritto alla protezione delle
fonti dei giornalisti ammette eccezioni nell’interesse della giustizia, della sicu-
3 In Yb. Eur. Conv. H. R., 1970, p. 54 ss. Tale concetto è stato ripreso nella raccomandazione
n. 582 del 23 gennaio 1970 a cui l’Assemblea ha aggiunto una richiesta al Comitato dei ministri
di prevedere un’espressa previsione del diritto di cercare informazioni per allineare il testo con-
venzionale al Patto sui diritti civili e politici.
4 Cfr. BANISAR D., Silencing Sources: an International Survey of Protections and Threats to
Journalists’ Sources, reperibile nel sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1706688; MACOVEI M., Freedom of Expression. A guide to the implementation of Article 10 of
the European Convention on Human Rights2, Human Rights Handbook n. 2, Strasbourg, 2004;
TIERNEY S., Press Freedom and Public Interest: The Developing Jurisprudence of the European
Court of Human Rights, in Eur. H.R.L.R., 1998, p. 419 ss., in specie, sulla sentenza, p. 427 ss.
5 La norma indicata dispone che «No court may require a person to disclose, nor is any per-
son guilty of contempt of court for refusing to disclose, the source of information contained in a
publication for which he is responsible, unless it be established to the satisfaction of the court that
disclosure is necessary in the interests of justice or national security or for the prevention of disor-
der or crime»: il testo è nel sito http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49.

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