I doveri e le responsabilità dei giornalisti nell'esercizio della libertà d'informazione secondo il Diritto Internazionale

AuthorCastellaneta, Marina
Pages109-175
SOMMARIO: 1. Le condizioni generali per l’operare di limiti alla libertà d’informazione. – 2. I
limiti alla libertà di stampa nei casi di critiche a politici e a persone pubbliche. – 3. Se-
gue:... e a magistrati. – 4. I comportamenti dei giornalisti nella determinazione dei limiti
alla libertà d’informazione. – 5. L’attenuazione della responsabilità nel caso di interviste.
- 6. La cronaca giudiziaria. - 7. Segue: La pubblicazione di intercettazioni telefoniche. -
8. I limiti dovuti alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza nazionale. - 9. Il divieto di
incitamento all’odio e alla violenza in tempo di pace e di conflitti armati. – 10. La libertà
di stampa e il dovere del rispetto della vita privata. - 11. Le regole speciali di condotta
per i giornalisti secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la loro incidenza
sull’ordinamento italiano.
1. Le condizioni generali per l’operare di limiti alla libertà d’informazione
Come visto, gli atti internazionali a tutela della libertà d’informazione analiz-
zati nel primo capitolo riconoscono la possibilità, per le autorità nazionali, di
stabilire limiti all’esercizio della libertà di espressione, da applicare in via ecce-
zionale, qualora vi sia l’esigenza di tutelare diritti altrui (come reputazione e
privacy) o interessi di carattere più generale come la sicurezza nazionale o la
salute pubblica1. Per effetto di questi limiti si hanno responsabilità per coloro
che esercitano la libertà in esame, che si affiancano alle garanzie già esaminate2.
L’art. 19, par. 3 del Patto sui diritti civili e politici richiama l’esistenza di
doveri e responsabilità speciali, con l’obiettivo – come risulta dai lavori prepara-
tori – di consentire agli Stati interventi, seppure eccezionali, per contrastare
1 Cfr. ISGOUR M., La presse, sa liberté et ses responsabilités, in Médias et droit, Louvain,
2008, p. 5 ss.; JACOBS F., WHITE R., The European Convention on Human Rights4, Oxford, 2005,
p. 317 ss.; RIGAUX F., La liberté d’expression et ses limites, in Rev. trim. dr. h., 1995, p. 401 ss.;
PAU G., Libertà di ricevere e comunicare informazioni e tutela della reputazione nella Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. int. dir. uomo, 1990, p. 317 ss.
2 V. supra, capitolo secondo.
CAPITOLO TERZO
I DOVERI E LE RESPONSABILITÀ
DEI GIORNALISTI NELL’ESERCIZIO
DELLA LIBERTÀ D’INFORMAZIONE
SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE
110 Capitolo III
eventuali abusi da parte dei mass media e assicurare la protezione di altri diritti3.
Richiami ai doveri e responsabilità di coloro che esercitano la libertà di espres-
sione sono presenti anche nell’art. 10 della Convenzione europea e nell’art. 13
della Convenzione americana sui diritti dell’uomo. Siffatti riferimenti mancano
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea e nella Carta africana.
Se i giornalisti per poter concretizzare il proprio diritto e consentire la realiz-
zazione di quello altrui di ricevere informazioni hanno bisogno di particolari
garanzie e mezzi, come la protezione delle fonti, non va dimenticato che l’attività
dei giornalisti attraverso i mass media presenta taluni rischi in ragione anche dei
mezzi utilizzati. La diffusione di notizie, attraverso stampa, radio, televisione e
siti web ha senza dubbio effetti amplificati con conseguenze gravi nel caso di
lesione della reputazione o della privacy altrui. Alcune differenze sussistono poi
con riguardo ai diversi media: l’utilizzo della televisione produce un più ampio
impatto sulla collettività e quello del web presenta il problema o il vantaggio, a
seconda delle occasioni, che una notizia o un’opinione è diffusa senza frontiere
ed è mantenuta nella memoria pressoché per sempre. Avendo riguardo ai mezzi
di comunicazione utilizzati, la Corte europea ha rilevato che, con riferimento ai
giornalisti, «l’impact potentiel du moyen de diffusion des informations revêt de
l’importance: l’on s’accorde à dire que les médias audiovisuels ont des effets
souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite»4; con la con-
seguenza che i limiti applicabili in base alla Convenzione variano in funzione del
mezzo utilizzato.
È legittimo chiedersi, quindi, se nell’esercizio del diritto alla libertà
d’informazione si siano formate regole di condotta «speciali» per i giornalisti -
sia con riguardo alle modalità di attuazione del diritto, sia sotto il profilo dei li-
miti all’esercizio dell’attività - che poi si sostanziano nel rispetto di specifici
doveri.
Alla luce del particolare ruolo dei giornalisti e del carattere doppio del diritto
che consente, come detto, di fornire informazioni e alla collettività di riceverle,
il potere d’ingerenza degli Stati a tutela di diritti altrui deve essere particolar-
mente limitato. Ciò è stato affermato, tra le altre, nella sentenza Wojtas-Kaleta c.
Polonia del 16 luglio 2009 nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
statuito che «...the obligation of discretion and constraint cannot be said to apply
with equal force to journalists, given [per l’appunto] that it is in the nature of
their functions to impart information and idea»5. Pertanto, lo Stato che inter-
viene per tutelare diritti altrui, nel caso dei giornalisti, deve utilizzare questo
3 Cfr. il rapporto dell’allora Relatore speciale, Abid Hussain, sulla libertà di opinione e di
espressione del 14 dicembre 1994 (E/CN.4/1995/32), in specie par. 36, nel sito http://www.ohchr.
org.
4 Si veda la sentenza Radio France e altri c. Francia, ricorso n. 53984/00, 30 marzo 2004,
par. 39.
5 Ricorso n. 20436/02.
I doveri e le responsabilità dei giornalisti nell’esercizio della libertà d’informazione... 111
potere d’ingerenza partendo dal presupposto che i limiti alla libertà di espres-
sione sono eccezionali; inoltre, deve valutare che quest’ingerenza deve essere
vieppiù limitata in ragione del carattere doppio del diritto ad informare, che è alla
base dell’esercizio di altri diritti6.
La Convenzione europea, il Patto sui diritti civili e politici, la Convenzione
americana e la Carta africana convergono nell’affermare la portata restrittiva
delle eccezioni alla libertà di espressione, nonché la necessità che dette limita-
zioni, per essere compatibili con i medesimi trattati, siano previste dalla legge,
siano applicate soltanto per tutelare i diritti indicati nelle specifiche norme e
siano necessarie all’obiettivo perseguito e proporzionali rispetto allo stesso. In
questa direzione, per rispettare il principio di necessità e quello di proporziona-
lità, gli Stati sono tenuti a porre le limitazioni con effetti meno invasivi sulla li-
bertà d’informazione, confrontando, quindi, i diversi mezzi a disposizione sotto
il profilo delle conseguenze sulla libertà di’informazione. Inoltre, il richiamo a
doveri e responsabilità dello stesso soggetto destinatario dei limiti, ossia il gior-
nalista, comporta che le misure limitative debbano essere valutate e applicate
non in astratto, ma alla luce dei loro possibili effetti sul giornalista e sulla libertà
d’informazione.
Oltre alla prassi giurisprudenziale, depone in tal senso il General Comment
n. 34 del Comitato dei diritti dell’uomo nel quale è stabilito che «Restrictions are
not allowed on grounds not specified in paragraph 3, even if such grounds would
justify restrictions to other rights protected in the Covenant. Restrictions must be
applied only for those purposes for which they were prescribed and must be di-
rectly related to the specific need on which they are predicated»7. Ribadita la
necessità di una specifica previsione legislativa nell’individuazione di limiti8, il
Comitato ha tenuto a precisare che le condizioni indicate dall’art. 19, par. 3, de-
vono essere presenti cumulativamente. Le limitazioni di cui si tratta trovano ri-
scontro nella “giurisprudenza” in senso lato del Comitato9.
6 Cfr. la sentenza Lehideux e Isorni c. Francia, ricorso n. 24662/94, 23 settembre 1998,
nonché Nilsen e Johnsen c. Norvegia, ricorso n. 23118/93, 25 novembre 1999.
7 Così il par. 22.
8 Nel General Comment n. 34 è chiarito che «For the purposes of paragraph 3, a norm, to be
characterized as a “law”, must be formulated with sufficient precision to enable an individual to
regulate his or her conduct accordingly and it must be made accessible to the public. A law may
not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with
its execution» (par. 25).
9 In tal senso le constatazioni sul caso Jong-Cheol c. Repubblica di Corea, nelle quali è stato
affermato che «..any restriction of the freedom of expression pursuant to paragraph 3 of article 19
must cumulatively meet the following conditions: it must be provided for by law, it must address
the aims enumerated in paragraph 3 of article 19, and must be necessary to achieve the purpose»
(v. supra, capitolo primo, nota 11).
Sull’elemento della proporzionalità, nelle constatazioni del 18 aprile 2005, sul caso Marques
de Morais c. Angola, in relazione a un ricorso di un giornalista arrestato per aver pubblicato un
articolo critico nei confronti del Presidente della Repubblica, il Comitato ha precisato che «neces-
sity implies an element of proportionality, in the sense that the scope of the restriction imposed on

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