La tutela della libertà d'informazione nel Diritto Internazionale ed Europeo

AuthorCastellaneta, Marina
Pages1-69
CAPITOLO PRIMO
LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D’INFORMAZIONE
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
SOMMARIO: 1. L’ambito di applicazione del diritto alla libertà di espressione negli atti interna-
zionali universali. – 2. Segue:... e negli atti internazionali regionali a salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo. – 3. Elementi di convergenza negli atti internazionali sulla libertà di
espressione. – 4. L’inclusione del diritto di accesso alle informazioni nella libertà di
espressione. - 5. Gli organi istituiti nelle organizzazioni internazionali competenti a con-
trollare il rispetto della libertà di espressione. – 6. Il riconoscimento implicito della libertà
di stampa negli atti internazionali: la posizione «privilegiata» dei giornalisti. – 7. Il pre-
supposto per l’esercizio della libertà d’informazione: il pluralismo. – 8. L’individuazione
di norme ad hoc per i giornalisti nel diritto internazionale umanitario. - 9. Profili di tutela
della libertà d’informazione negli ordinamenti interni. - 10. Il carattere consuetudinario
del diritto e l’incidenza sull’ordinamento italiano.
1. L’ambito di applicazione del diritto alla libertà di espressione negli atti
internazionali universali
La tutela della libertà di espressione, valore fondamentale la cui protezione è
strumentale anche a garantire l’esercizio di altri diritti e ad assicurare l’afferma-
zione di valori e principi democratici, è stata oggetto di attenzione in numerosi
atti internazionali volti a salvaguardare e a garantire il pieno rispetto dei diritti
dell’uomo da parte degli Stati.
All’indomani della Seconda guerra mondiale – terminate le repressioni di
ogni forma di libertà di espressione da parte dei regimi nazista e fascista1 - nella
1 Nella Germania nazista, Hitler aveva istituito il Ministero della Propaganda guidato da Jo-
seph Goebbels. Oltre 1.000 giornali tedeschi dovettero sospendere le pubblicazioni; i giornalisti,
inoltre, dovevano rispondere dei propri scritti all’apparato nazista. Durante il fascismo, tra il 1924
e il 1929, furono adottate leggi che portarono alla soppressione della libertà di stampa. Nel 1923
fu istituito l’Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio che divenne «gradualmente lo stru-
mento per il controllo non solo dei quotidiani, ma della produzione libraria nel suo complesso...»:
così TRANFAGLIA N., VITTORIA A., Storia degli editori italiani2, Bari, 2007, p. 231 ss., i quali ricor-
dano che con una circolare di Mussolini del 3 aprile 1934 fu disposto il controllo su ogni tipo di
pubblicazione, con l’invio preventivo di 3 copie di giornale alla prefettura. Sulla situazione della
2 Capitolo I
comunità internazionale fu avvertita la necessità di garantire ampia tutela alla
suddetta libertà considerata primaria e funzionale rispetto ad altre. Come osser-
vato dall’Assemblea generale dell’Onu nella risoluzione n. 59 del 14 dicembre
1946, la libertà di informazione - che costituisce una tra le diverse modalità di
realizzazione della libertà di espressione - è un diritto fondamentale dell’uomo
che implica il diritto di raccogliere, trasmettere e pubblicare «news anywhere
and everywhere without fetters»2.
Nella stessa direzione, nel contesto più ampio della libertà di espressione, si
è espressa la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite, a New York, il 9 dicembre 1948. In tale atto
che, come è noto, ha carattere formalmente non vincolante ma è di fondamentale
importanza per l’interpretazione della Carta delle Nazioni Unite e ha un rilievo
giuridico come evidenziato dalla Corte internazionale di giustizia3, si afferma
stampa all’indomani della guerra cfr. PACILEO P., Dal periodo prerepubblicano al “codice della
radiotelevisione”, in Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, a cura di SICA
S., ZENO ZENCOVICH V., Padova, 2012, p. 83 ss.; MURIALDI P., La stampa italiana, Bari, 2003.
2 In Yearbook of the U.N., New York, 1946-47, p. 176 ss. Dopo aver constatato che la libertà
d’informazione «is the touchstone of all the freedoms to which the United Nations is consecra-
ted», l’Assemblea generale ha chiarito che essa implica il diritto di raccogliere, trasmettere e
pubblicare notizie. Nella Conferenza internazionale sulla libertà d’informazione del 1948 e nella
risoluzione sull’istituzione del Comitato che si sarebbe dovuto occupare dell’adozione della con-
venzione sulla libertà di informazione, si riconobbe che «freedom of information and the purposes
of the United Nations are indivisible». La risoluzione A/RES/426(V) è stata adottata il 14 dicem-
bre 1950 ed è reperibile nel sito http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/
NR0/060/24/IMG/NR006024.pdf?OpenElement.
3 La Corte internazionale di giustizia, seppure non esplicitamente, ha affermato tale principio
nella sentenza del 24 maggio 1980 relativa al Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti
a Teheran (Stati Uniti c. Iran) nella quale la Corte ha precisato che «Wrongfully to deprive human
beings of their freedom and to subject them to physical constraint in conditions of hardship is in
itself manifestly incompatible with the principles of the Charter of the United Nations, as well as
with the fundamental principles enunciated in the Universal Declaration of Human Rights» (par.
91). In diversi rapporti delle Nazioni Unite è stato evidenziato il carattere consuetudinario della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Ad esempio, nel rapporto sulla situazione del con-
flitto a Gaza del 25 settembre 2009 relativo ai diritti umani in Palestina e nei territori arabi occu-
pati (A/HRC/12/48), il Consiglio per i diritti umani ha affermato che la maggior parte delle dispo-
sizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sono parte del diritto internazionale
consuetudinario (par. 1576).
Per un’analisi relativa al valore da attribuire alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
si veda POCAR F., Codification of Human Rights Law by the United Nations, in Perspectives on
International Law, a cura di JASENTULIYANA N., The Hague, 1995, p. 139 ss., in specie p. 143, per
il quale la Dichiarazione universale non include norme giuridiche indipendenti, ma «it constitutes,
nonetheless, the first expression of the understanding of member States as to the content of obli-
gations deriving from Article 55 and 56 of the Charter». Di conseguenza, stabilendo standard di
trattamento degli individui nell’esercizio di libertà e diritti fondamentali, la Dichiarazione svolge
un ruolo importante nel determinare le indicate disposizioni. Cfr. anche BROWNLIE I., Principles
of International Law6, Oxford, p. 663 ss., per il quale «When a resolution of the General Assembly
touches on subjects dealt with in the United Nations Charter, it may be regarded as an authoritative
interpretation of the Charter: obvious examples are the Universal Declarations of Human Rights».
Per altri studiosi le dichiarazioni di principi svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del
La tutela della libertà d’informazione nel diritto internazionale ed europeo 3
che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, rice-
vere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere» (art. 19)4.
Per individuare gli strumenti idonei a consentire un pieno utilizzo di detta
libertà, sempre nell’ambito delle Nazioni Unite, nel 1948, fu convocata la Con-
ferenza sulla libertà di informazione a Ginevra che, pur non portando alla conclu-
sione di atti vincolanti, servì a tracciare le linee guida da seguire per realizzare
pienamente l’indicato diritto che, in quella prima fase, come si evince dalla Di-
chiarazione universale, aveva carattere assoluto, senza che nello stesso atto fos-
sero previste limitazioni specifiche e condizioni per l’effettivo esercizio, salva
l’applicabilità, come vedremo, della deroga generale di cui all’art. 29.
Tra gli atti vincolanti di carattere universale rilevanti in materia è da ricordare
il Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (nel prosieguo Patto)5:
dopo aver avuto cura di precisare che nessuno può essere molestato per le proprie
opinioni, l’art. 19 dispone che «ogni individuo ha il diritto alla liberà di espres-
sione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informa-
zioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto,
attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua
scelta»6.
La disposizione collega il diritto alla libertà di opinione a quello della libertà
di espressione e ha riguardo a ogni manifestazione della libertà, dai discorsi po-
diritto internazionale, fermo restando che nei casi in cui esse equiparano la violazione di un prin-
cipio alla violazione della Carta o del diritto internazionale assumono il valore di accordi interna-
zionali: CONFORTI B., FOCARELLI C., Le Nazioni Unite8, Padova, 2010, p. 418 ss. Per HIGGINS R.,
Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford, 1994, p. 25 ss., le dichia-
razioni hanno carattere vincolante laddove riaffermano principi già in vigore nel diritto internazio-
nale consuetudinario. Secondo CASSESE A., GAETA P., Le sfide attuali del diritto internazionale,
Bologna, 2008, p. 146, la Dichiarazione universale, che pure presenta taluni limiti, è «un punto
fermo di grande importanza per l’impulso che ha dato alla protezione internazionale dei diritti
umani. Essa ebbe tra l’altro il merito di formulare un concetto unitario e universalmente ricono-
sciuto dei valori che dovevano essere difesi da tutti gli Stati nei loro ordinamenti interni».
4 Il testo italiano è in LUZZATTO R., POCAR F., Codice di diritto internazionale pubblico5,
Torino, 2010, p. 159 ss. L’Italia ha dato esecuzione con legge 25 ottobre 1977 n. 881. Sull’evolu-
zione dalla Dichiarazione al Patto si veda, per tutti, VILLANI U., Dalla Dichiarazione universale
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Bari, 2012, p. 15 ss.
5 I testi e la documentazione sono reperibili nel sito http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrc/index.htm. Per quanto riguarda i ricorsi individuali al Comitato si veda http://www2.ohchr.
org/english/bodies/hrc/procedure.htm.
6 La versione italiana del Patto è in LUZZATTO R., POCAR F., Codice di diritto internazionale
pubblico5, cit., p. 164 ss. L’Italia ha formulato alcune riserve tra le quali una relativa all’art. 19,
par. 3, chiarendo che detta disposizione è considerata compatibile «con il vigente regime di auto-
rizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emit-
tenti radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere».

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