Due concezioni della completezza e della creazione del diritto

AuthorEnrico Diciotti
Pages53-68
3. DUE CONCEZIONI DELLA COMPLETEZZA
E DELLA CREAZIONE DEL DIRITTO
Enrico DICIOTTI*
1. PERMESSI FORTI, PERMESSI DEBOLI E LACUNE
Un tema di cui Eugenio B si è ripetutamente occupato è quello
delle lacune. In Normative Systems ha scritto, insieme a Carlos A-
, pagine molto note e per certi versi denitive su questo tema 1. E più
recentemente ha ribadito la propria posizione, mostrando l’infondatezza
delle tesi secondo cui ogni sistema giuridico è completo o secondo cui sono
possibili decisioni giudiziali non creative di diritto nei casi di lacuna 2.
Per B il diritto è costituito da norme prodotte da autorità
competenti, ovvero da un legislatore. Le norme giuridiche consistono in
«expresiones usadas prescriptivamente para ordenar, prohibir o permitir una cier-
ta conducta o acción en determinadas circunstancias» 3. Se una condotta non è
qualicata come obbligatoria, vietata o permessa da una norma giuridica,
il sistema giuridico è incompleto, ossia si presenta una lacuna 4.
In caso di lacuna, la decisione del giudice è discrezionale, cioè può
essere indifferentemente, nel giudizio civile, favorevole all’attore o al con-
venuto e, nel giudizio penale, favorevole alla difesa o alla pubblica accusa
* Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena. E-mail: Enrico.diciotti@unisi.it.
1 A e B, 1971: 116-144.
2 B, 2005a; B, 2005b; B, 2006.
3 B, 2005a: 32.
4 Come è noto, A e B, 1971 deniscono le lacune normative come
mancanze di una norma che fornisca una soluzione a un caso provvisto di proprietà rilevanti,
costitutive di un determinato universo di casi. Non mi sembra però necessario fare riferimento
a questa denizione ai ni del discorso svolto in queste pagine.
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(a meno che al sistema giuridico appartenga la regola nullum crimen, nulla
poena sine lege). Bisogna tenere conto, a questo riguardo, del fatto che la
sentenza è costituita da una motivazione e da un dispositivo, che risulta
giusticato se può essere inferito logicamente dalla motivazione, cioè se
trova in questa un fondamento fattuale e un fondamento normativo. Il
fondamento normativo è costituito da una norma generale che disciplina
il caso individuale sottoposto alla decisione del giudice. «Si la norma indivi-
dual dictada por el juez, esto es, la parte dispositiva de su sentencia, está fundada
en una norma general creada por el legislator», il giudice non crea diritto; crea
invece diritto «cuando la norma general mediante la cual justica su decisión no
es una norma creada por el legislator» 5, ossia quando si verica una lacuna.
Un’idea spesso sostenuta è che tutti i sistemi giuridici siano completi,
in ragione del cosiddetto principio di proibizione, secondo cui tutto ciò che
non è vietato, è permesso. Ma, com’è noto, A e B hanno
argomentato che questa idea costituisce il risultato di una confusione tra
norme e proposizioni normative e tra permessi forti e permessi deboli 6.
Una norma vieta, comanda o permette una certa condotta; una pro-
posizione normativa informa dell’esistenza di una norma. Se una norma
qualica come permessa una condotta C, C è permessa in senso forte. In-
vece, se una proposizione normativa dice che una condotta C è permessa,
ci sono due possibilità: questa proposizione può riferire il fatto che una
norma qualica C come permessa, cioè che C è permessa in senso forte,
oppure può riferire il fatto che nessuna norma qualica C come vietata,
cioè che C è permessa in senso debole.
Se il principio di proibizione, secondo cui tutto ciò che non è vietato,
è permesso, è una norma, allora è completo il sistema giuridico al quale
appartiene, ma la sua appartenenza a un sistema giuridico è contingente,
ossia sono possibili sistemi giuridici incompleti. Se tale principio consiste
invece in una proposizione normativa, la parola «permesso» che vi è con-
tenuta può essere intesa nel senso di permesso debole oppure nel senso di
permesso forte. Se questa parola è intesa nel primo senso, la proposizione
normativa è indubbiamente vera, ma non nega che siano possibili sistemi
giuridici incompleti: essa dice infatti che tutto ciò che non è vietato da una
norma, non è vietato da una norma. Se questa parola è intesa nel secondo
senso, la proposizione normativa è falsa, perché il fatto che nessuna norma
qualichi una condotta come vietata non implica che quella condotta sia
qualicata come permessa da una norma.
Insomma, se una condotta né obbligatoria né vietata è qualicata come
permessa da una norma, non c’è una lacuna; se invece non è qualicata come
permessa da una norma, c’è una lacuna. Una lacuna, infatti, non è altro che
la mancanza di una norma che qualica deonticamente una condotta.
La teoria del diritto di B è senza dubbio solida, coerente ed
estremamente feconda, come è del resto testimoniato dalla enorme in-
5 B, 2005a: 34.
6 A e B, 1971: 119-126.

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