Due concezioni della completezza e della creazione del diritto
Author | Enrico Diciotti |
Pages | 53-68 |
3. DUE CONCEZIONI DELLA COMPLETEZZA
E DELLA CREAZIONE DEL DIRITTO
Enrico DICIOTTI*
1. PERMESSI FORTI, PERMESSI DEBOLI E LACUNE
Un tema di cui Eugenio B si è ripetutamente occupato è quello
delle lacune. In Normative Systems ha scritto, insieme a Carlos A-
, pagine molto note e per certi versi denitive su questo tema 1. E più
recentemente ha ribadito la propria posizione, mostrando l’infondatezza
delle tesi secondo cui ogni sistema giuridico è completo o secondo cui sono
possibili decisioni giudiziali non creative di diritto nei casi di lacuna 2.
Per B il diritto è costituito da norme prodotte da autorità
competenti, ovvero da un legislatore. Le norme giuridiche consistono in
«expresiones usadas prescriptivamente para ordenar, prohibir o permitir una cier-
ta conducta o acción en determinadas circunstancias» 3. Se una condotta non è
qualicata come obbligatoria, vietata o permessa da una norma giuridica,
il sistema giuridico è incompleto, ossia si presenta una lacuna 4.
In caso di lacuna, la decisione del giudice è discrezionale, cioè può
essere indifferentemente, nel giudizio civile, favorevole all’attore o al con-
venuto e, nel giudizio penale, favorevole alla difesa o alla pubblica accusa
* Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena. E-mail: Enrico.diciotti@unisi.it.
1 A e B, 1971: 116-144.
2 B, 2005a; B, 2005b; B, 2006.
3 B, 2005a: 32.
4 Come è noto, A e B, 1971 deniscono le lacune normative come
mancanze di una norma che fornisca una soluzione a un caso provvisto di proprietà rilevanti,
costitutive di un determinato universo di casi. Non mi sembra però necessario fare riferimento
a questa denizione ai ni del discorso svolto in queste pagine.
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(a meno che al sistema giuridico appartenga la regola nullum crimen, nulla
poena sine lege). Bisogna tenere conto, a questo riguardo, del fatto che la
sentenza è costituita da una motivazione e da un dispositivo, che risulta
giusticato se può essere inferito logicamente dalla motivazione, cioè se
trova in questa un fondamento fattuale e un fondamento normativo. Il
fondamento normativo è costituito da una norma generale che disciplina
il caso individuale sottoposto alla decisione del giudice. «Si la norma indivi-
dual dictada por el juez, esto es, la parte dispositiva de su sentencia, está fundada
en una norma general creada por el legislator», il giudice non crea diritto; crea
invece diritto «cuando la norma general mediante la cual justica su decisión no
es una norma creada por el legislator» 5, ossia quando si verica una lacuna.
Un’idea spesso sostenuta è che tutti i sistemi giuridici siano completi,
in ragione del cosiddetto principio di proibizione, secondo cui tutto ciò che
non è vietato, è permesso. Ma, com’è noto, A e B hanno
argomentato che questa idea costituisce il risultato di una confusione tra
norme e proposizioni normative e tra permessi forti e permessi deboli 6.
Una norma vieta, comanda o permette una certa condotta; una pro-
posizione normativa informa dell’esistenza di una norma. Se una norma
qualica come permessa una condotta C, C è permessa in senso forte. In-
vece, se una proposizione normativa dice che una condotta C è permessa,
ci sono due possibilità: questa proposizione può riferire il fatto che una
norma qualica C come permessa, cioè che C è permessa in senso forte,
oppure può riferire il fatto che nessuna norma qualica C come vietata,
cioè che C è permessa in senso debole.
Se il principio di proibizione, secondo cui tutto ciò che non è vietato,
è permesso, è una norma, allora è completo il sistema giuridico al quale
appartiene, ma la sua appartenenza a un sistema giuridico è contingente,
ossia sono possibili sistemi giuridici incompleti. Se tale principio consiste
invece in una proposizione normativa, la parola «permesso» che vi è con-
tenuta può essere intesa nel senso di permesso debole oppure nel senso di
permesso forte. Se questa parola è intesa nel primo senso, la proposizione
normativa è indubbiamente vera, ma non nega che siano possibili sistemi
giuridici incompleti: essa dice infatti che tutto ciò che non è vietato da una
norma, non è vietato da una norma. Se questa parola è intesa nel secondo
senso, la proposizione normativa è falsa, perché il fatto che nessuna norma
qualichi una condotta come vietata non implica che quella condotta sia
qualicata come permessa da una norma.
Insomma, se una condotta né obbligatoria né vietata è qualicata come
permessa da una norma, non c’è una lacuna; se invece non è qualicata come
permessa da una norma, c’è una lacuna. Una lacuna, infatti, non è altro che
la mancanza di una norma che qualica deonticamente una condotta.
La teoria del diritto di B è senza dubbio solida, coerente ed
estremamente feconda, come è del resto testimoniato dalla enorme in-
5 B, 2005a: 34.
6 A e B, 1971: 119-126.
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