I Poteri Officio Iudicis

AuthorGiulia Giuseppina Milione
Premessa

Il tema dei poteri officio iudicis in ambito probatorio qualifica ogni modello di giurisdizione penale e presenta un vasto orizzonte di prospettive di analisi. Esso è connesso ad alcune tematiche importanti, che riguardano, tra l’altro, il diritto alla prova delle parti e le diverse tipologie di giudizio.

Quando il giudice diventa attore sulla scena probatoria accade, in primis, che venga messa in discussione l’idea stessa di giustizia, che ha nel valore dell’imparzialità, traducibile nell’assenza di ogni forma di condizionamento al momento della decisione, il suo nucleo essenziale; in secundis, può accadere che la facoltà probatoria riconosciuta in capo al giudice possa consentire a questi una propria ipotesi di ricostruzione del fatto, con il rischio di allontanarsi sempre più dalla verità cognitiva al momento della pronuncia sulla res iudicanda.

Per scongiurare il pericolo che l’esercizio di alcuni poteri probatori d’ufficio incrinino l’imparzialità, è sempre vietata la facoltà al giudice di iniziativa istruttoria di fissare il petitum: porre il tema su cui si è chiamati a deliberare è sempre lesivo dell’imparzialità, dal momento che chi elabora un’ipotesi è portato all’istintiva conferma, in sede decisionale, di quanto asserito in sede propositiva.

L’iniziativa giudiziale in materia di prova e l’imparzialità hanno un punto in comune che è costituito dal garantire una giustizia giusta: se si permettesse che il giudice, consapevole delle lacunosità del materiale conoscitivo prodotto, fosse costretto a pronunciarsi sulla base di un quadro probatorio carente, per via, ad esempio, della negligenza o l’incapacità delle parti, verrebbe meno la migliore garanzia di giustizia.

D’altro canto, poiché l’iniziativa probatoria di cui gode il giudice può alterare l’obiettività di valutazione, è necessario conferire a questi il massimo dei poteri probatori, conciliando con l’irrinunciabile esigenza di non pregiudicarne l’imparzialità: di qui l’esigenza di concedere al giudice il potere di sopperire alle lacune evidenziate dal confronto dialettico, considerato che il nostro è un sistema costituzionalmente fondato sul contraddittorio nella formazione della prova.

Va, pertanto, individuato un punto di equilibrio fra l'esigenza di un accertamento che consenta il giusto epilogo decisorio e la garanzia di un organo giurisdizionale che sia tale. L’approdo cui si perviene mostra la stretta dipendenza tra contraddittorio e poteri ex officio: le prerogative istruttorie del giudice, compatibili con il suo ruolo di organo neutrale ed equidistante dalle parti, si muovono esclusivamente all'interno del perimetro tracciato dagli antagonisti che si fronteggiano nel processo. D’altra parte, il contraddittorio non elimina la necessità di integrare le conoscenze processuali officio iudicis, ma traccia il confine oltre il quale l’iniziativa d’ufficio verrebbe esercitata a scapito della imparzialità. Come si vedrà in seguito, infatti, è da ricercare solo un intervento del giudice che tragga causa e limite dalle risultanze dialettiche offerte dalle parti.

Verranno esaminate le ipotesi crescenti di poteri giudiziali d’ufficio in materia di prova, nell’ottica di ricercare la compatibilità necessaria tra officium probatorio e imparzialità del giudice. Derogando alla struttura “logica” del processo penale, si anticiperà la trattazione del segmento dibattimentale rispetto all’udienza preliminare e al giudizio abbreviato, per dimostrare come solo intorno al nucleo centrale del processo si concentrino talune garanzie poste a salvaguardia di un’imparzialità di stampo cognitivo.

Di seguito, lo studio di fasi ove soltanto recenti novelle legislative hanno concesso spazio alla gestione d’ufficio dell’elemento probatorio; a riguardo, alcune considerazioni solleciteranno particolari interrogativi, tanto sull’economia degli interventi giudiziali, quanto sulla condizione di imparzialità di un giudice, la cui conoscenza attinge all’intero fascicolo delle indagini.

Analizzare questi profili, connessi ai poteri ex officio del giudice penale, costituisce il nucleo centrale di questa dissertazione.

Introduzione

SOMMARIO: 1. Modelli processuali e poteri probatori officiosi. – 2. Potere discrezionale del giudice e radici storiche. – 3. La posizione del giudice penale di fronte alla legge: un excursus storico sulla figura e sul ruolo del giudice.

Modelli processuali e poteri probatori officiosi

Esistono due modelli classici, due “stili” di amministrazione della giustizia, che sono stati assunti a termini di riferimento per un’antitesi di fondo nella storia del processo penale in Europa e negli altri Paesi di avanzata civiltà giuridica, storicamente tradottisi nella teorizzazione di speculari schemi cognitivi e decisori: il modello inquisitorio, espressione di uno Stato che organizza, gestisce, controlla la società civile, e il modello accusatorio, il quale si ispira al rispetto della libertà individuale, con lo Stato che fornisce una cornice per l’autodeterminazione dei singoli.

Tendenzialmente, quando si afferma il modello gerarchico si approda ad una concezione del processo dove il giudice assolve al compito di attuare la legge, bilanciando con interessi collettivi sovraordinati; diversamente, in un sistema a carattere paritario, chi è chiamato a dirimere la contesa ha la funzione di garantire la correttezza del confronto.

Dal punto di vista della tutela degli interessi, si potrebbe parlare di crime control model – o processo efficiente – il cui scopo principale è la repressione del delitto e di due process model – o processo garantista – il quale si pone come obiettivo la protezione dei diritti dell’individuo.

E’ pacifico che le fonti internazionali di tutela dei diritti umani non impongano la necessaria accettazione di uno solo dei due classici modelli e ne dà dimostrazione anche qualche pronuncia della Corte europea: è pur vero, infatti, che la maggior parte delle garanzie difensive che nell’art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’art. 14.1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici vengano maggiormente assicurate negli ordinamenti in cui si trova più radicata l’adesione al modello accusatorio, e lo stesso può dirsi anche per la garanzia di imparzialità attinente alla figura del giudice. Questa è però altra cosa dal dare per scontato che solo l’uniformarsi a tale modello nelle sue versioni più...

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