L'attuazione dal punto di vista materiale dell'Accordo GPA

AuthorDonatella Del Vescovo
Pages83-101
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L’attuazione dal punto di vista materiale dell’Accordo GPA
Capitolo Terzo
L’attuazione dal punto di vista materiale
dell’Accordo GPA
SOMMARIO: 3.1. Il sistema delle direttive comunitarie prima della conclusione dell’Ac-
cordo. - 3.2. Le differenze tra le direttive CE e la normativa GPA prima dell’av-
vio del processo di adeguamento nell’ordinamento comunitario - 3.3. Le misure
di adeguamento a livello comunitario. - 3.4. Le modifiche apportate dalla diret-
tiva 97/52 alla normativa CE precedente. - 3.4a Modifiche alla Direttiva Lavori
93/37. - 3.4b Modifiche alla Direttiva Servizi 92/50 e Forniture 93/36. - 3.5. Osser-
vazione conclusive.
3.1. Il sistema delle direttive comunitarie prima della conclusione dell’Accordo
Un’esposizione completa della normativa secondaria della Comunità in
materia di appalti pubblici finirebbe per appesantire ulteriormente la presente
ricerca. In questo capitolo ci limiteremo, quindi, a citare gli atti normativi per
essa significativi che erano in vigore prima che fossero intraprese le misure di
adeguamento legislativo al Codice OMC sugli appalti.
Eccezion fatta per alcuni riferimenti molto puntuali1, nei trattati istitutivi
della Comunità mancano disposizioni dettagliate in materia di appalti pubblici.
Le direttive sugli appalti2 emanate dal Consiglio a partire dall’inizio degli
anni ’70 sulla base degli articoli 100 A, 57, comma 2, e 663 (ora articolo 95,
1 Nell’articolo 130 F (ora articolo 163), 2 c., del Trattato CE si menzionano gli appalti
pubblici nel contesto della cooperazione europea alla ricerca e sviluppo tecnologico, inoltre nella
parte IV del Trattato all’articolo 132 (ora articolo183), punto 4, si citano gli appalti pubblici dei
Paesi e Territori d’oltremare.
2 L’individuazione dello strumento della direttiva per disciplinare il fenomeno degli appalti
pubblici, comporta non pochi problemi di adattamento del diritto comunitario al diritto interno
e soprattutto a quello italiano. Nonostante, infatti, siano ormai pressoché superati i problemi
relativi al rapporto tra i due ordinamenti giuridici nel senso della “prevalenza” del primo sul
secondo, più di una circostanza ha invece evidenziato, nell’ambito degli appalti, una intollerabile
“resistenza” sia del legislatore che della giurisprudenza italiana a piegarsi dinanzi agli obblighi
comunitari. Esemplare dimostrazione di tale resistenza è fornita dall’istituto delle offerte anomale.
Per un’interessante disamina su questo istituto v. TRIGGIANI, Le offerte anomale negli appalti pub-
blici. Un caso esemplare di “malaesecuzione” del diritto comunitario, in Divenire sociale e
adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti, II, Milano, 1999, 453 ss.
3 La c.d. “direttiva CEE per il coordinamento di settore” n. 93/38, emessa dal Consiglio in
data 14/6/1993, in GUCE, L 199/93, 84, sul coordinamento delle concessioni in appalto da parte
di committenti operanti nel settore dell’approvvigionamento idrico ed energetico, nei trasporti
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Capitolo Terzo
47, comma 2, e 55) del Trattato, si suddividono in due grossi ambiti, a
seconda della categoria dei committenti interessati: il primo è quello dei
c.d. “settori speciali”, che comprende committenti pubblici attivi nella for-
nitura di servizi di trasporto, nella produzione e distribuzione di energia e
acqua potabile, nonché nella fornitura di servizi di telecomunicazione, il
secondo è il c.d. “settore classico”, che comprende tutti gli altri committenti.
Questa ripartizione è motivata da fattori politici, economici e giuridici, l’aspetto
centrale dei quali è da vedere nel fatto che i committenti dei settori “strategici”
sono caratterizzati da differenti forme organizzative (essendo parte di diritto
pubblico, parte di diritto privato).
Un’altra distinzione da tener presente è quella tra le c.d. “direttive-base” e
le c.d. “direttive di impugnazione”. Essa si fonda sul fatto che le prime si
concentravano sul coordinamento delle procedure di appalto dei singoli Stati
fino al momento del conferimento del mandato e dell’aggiudicazione e non
contenevano alcuna disposizione specifica capace di garantire l’effettiva appli-
cazione di queste “direttive-base”. Mentre le seconde a causa della carente
forza di attuazione di tali direttive, erano volte ad assicurare l’effettivo rispetto
delle norme sugli appalti pubblici.
Sintetizzando, possiamo dire che il sistema delle direttive sugli appalti
esistente prima dell’adeguamento al Codice OMC si presentava, dunque,
come segue:
Per i committenti nell’ambito classico contavano le seguenti direttive-base:
direttiva CEE del Consiglio, n. 93/36, datata 14/6/1993, in G.U.C.E., L 199,
1, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici
di fornitura;
direttiva CEE del Consiglio, n. 93/37, datata 14/6/1993, in G.U.C.E., L 199,
54, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici
di costruzione;
direttiva CEE del Consiglio, n. 92/50, datata 18/6/1992, in G.U.C.E., L 209,
1, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici
di servizi;
nonché per le procedure d’impugnazione la:
direttiva CEE del Consiglio, n. 89/665, datata 21/12/1989, in G.U.C.E.,
L 395, 33, sul coordinamento delle disposizioni giuridiche e amministrative
per l’applicazione delle procedure di verifica relative all’appalto pubblico
di forniture e costruzioni.
Per i committenti nei c.d. “settori strategici” contavano le seguenti diretti-
ve (relative di volta in volta ad appalti di forniture, costruzioni, servizi):
pubblici nonché nel settore delle telecomunicazioni, si poggiava anche sull’articolo 113 (ora
articolo 133) del Trattato CE, poiché con l’articolo 36 (ora articolo 30) prevede una clausola di
preferenza applicabile nei confronti di Stati terzi.

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