G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY

Judgment Date28 June 2018
ECLIECLI:CE:ECHR:2018:0628JUD000182806
Respondent StateItalia
Date28 June 2018
Application Number1828/06;34163/07;19029/11
CourtGrand Chamber (European Court of Human Rights)
CounselMARIANI G. ; ROTUNNO F. ; LAVITOLA G. ; MANES V. ; LANA A.G. ; SACCUCCI A.
Applied Rules6;6-2;7;7-1;35;35-1;35-3-a;41;P1-1;P1-1-1

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CAUSA G.I.E.M. S.R.L. E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 1828/06 e altri 2 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA
(Merito)

STRASBURGO
28 giugno 2018

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

  • Luis López Guerra, presidente,
  • Guido Raimondi,
  • Robert Spano,
  • Işıl Karakaş,
  • Kristina Pardalos,
  • Paulo Pinto de Albuquerque,
  • Erik Møse,
  • Helen Keller,
  • Paul Lemmens,
  • Faris Vehabović,
  • Egidijus Kūris,
  • Iulia Motoc,
  • Jon Fridrik Kjølbro,
  • Branko Lubarda,
  • Yonko Grozev,
  • Khanlar Hajiyev,
  • András Sajó, giudici,
  • e da Johan Callewaert, cancelliere aggiunto della Grande Camera,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 settembre 2015, 23 novembre 2016, 5 luglio 2017 e 1o febbraio 2018,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono tre ricorsi (nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11) proposti contro la Repubblica italiana con cui quattro società e un cittadino di questo Stato, G.I.E.M. S.r.l., Hotel Promotion Bureau S.r.l. (società in liquidazione), R.I.T.A. Sarda S.r.l. (società in liquidazione), Falgest S.r.l. e il sig. Filippo Gironda, («i ricorrenti») hanno adito la Corte, rispettivamente, il 21 dicembre 2005, il 2 agosto 2007 e il 23 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. I ricorrenti sono stati rappresentati, rispettivamente, dagli avvocati G. Mariani e F. Rotunno del foro di Bari; G. Lavitola del foro di Roma, e V. Manes del foro di Bologna; A. G. Lana e A. Saccucci, del foro di Roma.
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.
3. I ricorrenti formulano i seguenti motivi di ricorso:

  • la G.I.E.M. S.r.l deduce una violazione degli articoli 6 § 1, 7 e 13 della Convenzione nonché dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della confisca del suo bene;
  • le società Hotel Promotion Bureau S.r.l. e R.I.T.A. Sarda S.r.l. deducono una violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 in ragione della confisca del loro bene. Il sig. Gironda sostiene inoltre che è stato violato l’articolo 6 § 2 della Convenzione (presunzione di innocenza).

4. I motivi di ricorso relativi agli articoli sopra menzionati sono stati comunicati al Governo rispettivamente il 30 marzo 2009 per il ricorso n. 1828/06, il 5 giugno 2012 per il ricorso n. 34163/07 e il 30 aprile 2013 per il ricorso n. 19029/11. I ricorsi nn. 34163/07 e 19029/11 sono stati dichiarati irricevibili per il resto.
5. Il 17 febbraio 2015, una camera della seconda sezione, composta da Işıl Karakaş, presidente, Guido Raimondi, András Sajó, Helen Keller, Paul Lemmens, Robert Spano e Jon Fridrik Kjølbro, si è dichiarata incompetente a favore della Grande Camera e nessuna delle parti vi si è opposta (articoli 30 della Convenzione e 72 del regolamento).
6. Il 2 settembre 2015 si è svolta una pubblica udienza nel Palazzo dei diritti dell’uomo a Strasburgo (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

  • per il Governo
    Sig.ra P. ACCARDO, co-agente;
  • per i ricorrenti
  • G.I.E.M. S.r.l.
    Avv.ti G. MARIANI,
    F. ROTUNNO, legali,
    Sig.ra C. MILLASEAU, consigliere;
  • Hotel Promotion Bureau S.r.l. e R.I.T.A. Sarda S.r.l.
    Avv.ti G. LAVITOLA,
    V. MANES, legali,
    Sig.ri F. MAZZACUVA,
    N. RECCHIA
    Sig.ra A. SANTANGELO consiglieri;
  • Falgest S.r.l. e Filippo Gironda
    Avv.ti A.G. LANA,
    A. SACCUCCI, legali,
    Sig. A. SANGIORGI
    Sig.ra G. BORGNA, consiglieri.

La Corte ha sentito le dichiarazioni della sig.ra Accardo, degli avvocati Mariani, Rotunno, Lavitola, Manes, Lana e Saccucci, nonché le risposte che la sig.ra Accardo, e gli avvocati Rotunno, Manes, Lana e Saccucci hanno dato alle domande poste dai giudici.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

7. Le società ricorrenti hanno la loro sede sociale rispettivamente a Bari per la G.I.E.M. S.r.l., a Roma per la Hotel Promotion Bureau S.r.l. e la R.I.T.A. Sarda S.r.l., e a Pellaro (Reggio Calabria) per la Falgest S.r.l.
Il sig. Gironda è nato nel dicembre 1959 e risiede a Pellaro.

A. G.I.E.M. S.r.l.

1) I lavori di costruzione sul terreno della società ricorrente

8. La società ricorrente era proprietaria di un terreno, con sede a Bari sulla costa di Punta Perotti, della superficie complessiva di 10.365 metri quadrati, contiguo ad un terreno che all’epoca apparteneva a una società a responsabilità limitata, la Sud Fondi S.r.l. Il suo terreno era classificato edificabile dal piano regolatore generale relativamente a due particelle; il terreno restante era invece destinato da disposizioni tecniche del piano regolatore generale a zona artigianale.
9. Con deliberazione n. 1042 dell’11 maggio 1992, il consiglio comunale di Bari adottò il piano di lottizzazione presentato dalla società Sud Fondi S.r.l., il quale prevedeva la costruzione di un complesso multifunzionale comprendente abitazioni, uffici e negozi. La società ricorrente afferma che il suo terreno è stato integrato d’ufficio dal consiglio comunale nella convenzione di lottizzazione.
10. Il 27 ottobre 1992, l’amministrazione comunale di Bari chiese alla società ricorrente se desiderava sottoscrivere una convenzione di lottizzazione per costruire sul terreno. In caso di risposta negativa, l’amministrazione avrebbe proceduto all’espropriazione del terreno ai sensi della legge n. 6 del 1979 della regione Puglia.
11. Il 28 ottobre 1992 la società ricorrente avvisò l’amministrazione comunale di Bari che desiderava aderire a una convenzione di lottizzazione. L’amministrazione non rispose.
12. Il 19 ottobre 1995, l’amministrazione comunale di Bari rilasciò il permesso di costruire alla società Sud Fondi S.r.l.
13. Il 14 febbraio 1996, la società Sud Fondi S.r.l. iniziò i lavori di costruzione che furono terminati per la maggior parte prima del 17 marzo 1997.

2) Il procedimento penale contro gli amministratori della società Sud Fondi S.r.l.

14. Il 27 aprile 1996, a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa relativo ai lavori di costruzione effettuati vicino al mare a Punta Perotti, il procuratore della Repubblica di Bari avviò un’indagine penale.
15. Il 17 marzo 1997, lo stesso procuratore ordinò il sequestro conservativo di tutti gli edifici. Peraltro, iscrisse nel registro degli indagati i nomi, tra gli altri, del...

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