AFFAIRE CRAXI c. ITALIE

Judgment Date05 December 2002
ECLIECLI:CE:ECHR:2002:1205JUD003489697
Respondent StateItalia
Date05 December 2002
Application Number34896/97
CourtFirst Section (European Court of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1;6-3-b;6-3-d;41
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>

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CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE

(Ricorso N. 34896/97)
STRASBURGO
5 dicembre 2002

La presente sentenza diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 par. 2 della Convenzione. Potrà subire delle variazioni di forma.

Nella causa C&. c. Italia
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Prima Sezione), costituita in una camera, composta da:

F. TULKENS, presidente
G. BONELLO,
P. LORENZEN,
N. VAJIC,
S. BOTOUCHAROVA,
V. ZAGREBELSKY,
E. STEINER, giudici,
e da S. NIELSEN, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 ottobre 2001 e il 14 novembre 2002,
Ha emesso la seguente sentenza, adottata il 14 novembre 2002:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso (nº 34896/97) presentato contro l’Italia, con cui un cittadino di questo Stato, il sig. B&&. C&. ("il ricorrente"), il 20 dicembre 1996 aveva adito la Commissione europea dei diritti dell’Uomo ("la Commissione") ai sensi del vecchio articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

  2. Dinanzi alla Corte il ricorrente è rappresentato dagli avv.ti G. G&. e V. L.G&&.., del foro di M&... Il Governo convenuto è rappresentato dal suo agente U. Leanza e dal suo coagente V. Esposito.

  3. Il ricorrente ha denunciato in particolare l’iniquità di un procedimento penale nei suoi confronti poiché non aveva potuto disporre del tempo e delle condizioni necessarie alla preparazione della sua difesa e non aveva potuto interrogare o far interrogare i testimoni carico, nonché in ragione delle influenze che avrebbe avuto una campagna stampa sui giudici chiamati a pronunciarsi sulle imputazioni a suo carico (articolo 6 paragrafi 1, 2 e 3 b) e d) della Convenzione).

  4. Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1º novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione (articolo 5 par. 2 del Protocollo n. 11).

  5. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 par. 1 del regolamento). In seno alla detta sezione, la camera incaricata di esaminare il caso (articolo 27 par. 1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all’articolo 26 par. 1 del regolamento.

  6. Con decisione dell11 ottobre 2001, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile.

  7. Il 1º novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 26 par. 1 del regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla prima sezione così rinnovata (articolo 52 par. 1 del regolamento).

  8. Il ricorrente e il Governo hanno presentato delle osservazioni scritte sul merito del ricorso (articolo 59 par. 1 del regolamento). Poiché la Corte ha deciso, previa consultazione delle parti, che non era necessario tenere un’udienza riservata al merito del ricorso (articolo 59 par. 2 in fine del regolamento), le parti hanno presentato entrambe dei commenti scritti sulle reciproche osservazioni.

    IN FATTO

    I - CIRCOSTANZE DEL CASO

  9. Il ricorrente era nato nel 1934. È deceduto ad H&T& il 19 gennaio 2000. Con lettera del 16 febbraio 2000, la vedova A&. M&. M&..C&. e i suoi due figli S&C&. e V& C&, hanno dichiarato di voler continuare il procedimento dinanzi alla Corte.

    A. I procedimenti contro il ricorrente

  10. Nel dicembre del 1988 i gruppi E& e M&&. conclusero un accordo che prevedeva la costituzione della società E&&. allo scopo di sviluppare le attività nel settore della chimica. La conclusione di tale accordo è stata preceduta da una serie di incontri dei rappresentanti delle due società con i rappresentanti dei grandi partiti politici.

  11. In seguito, la Procura di M&& venne a conoscenza di gravi irregolarità che si erano verificate durante i vari incontri e che erano state indebitamente favorevoli alla società M&&., a scapito degli interessi della società pubblica E&.

  12. Nel 1992, la Procura di M& sottopose a indagini numerose persone, compreso il ricorrente, soprattutto per falsità in scritture contabili, finanziamento illegale dei partiti politici, corruzione, concussione e ricettazione, reati commessi in particolare in occasione della cessione della quota di partecipazione della società M&..alla società E&&.. nel novembre del 1990 e durante le elezioni legislative del 1992.

  13. Accogliendo una richiesta della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari di M&.. dispose il rinvio a giudizio, nell’ambito di un procedimento separato, di uno degli imputati, S&.. C&... Il processo fu seguito con molto interesse dal pubblico. Nel corso delle udienze che ebbero luogo da settembre 1993 ad aprile 1994 il Tribunale di M&.. esaminò numerosi testimoni. Il 17 dicembre 1993, fu sentito il ricorrente. Questa udienza fu, in seguito, come molte altre, trasmessa per radio e televisione e fu oggetto di articoli di stampa in tutto il mondo.

  14. Il 23 aprile 1994 C&.. fu condannato a otto anni di reclusione e alla multa di 16.000.000 di lire italiane (8.263 euro) per falsità in scritture contabili, violazioni delle norme sul finanziamento dei partiti politici e appropriazione indebita. Fu riconosciuto colpevole, tra l’altro, di aver versato la somma di almeno 3.409.000.000 di lire italiane (circa 1.760.601 euro) al ricorrente.

  15. Nel frattempo, da gennaio ad ottobre 1993, la Procura di M&.. aveva emesso ventisei avvisi di garanzia nei confronti del ricorrente, in particolare per corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici. Il 10 maggio 1993, il 10 settembre 1993 e il 7 maggio 1994 la Procura di R&. emise anche degli avvisi di garanzia nei confronti del ricorrente per concussione, violazioni delle norme sul finanziamento dei partiti politici, corruzione e abuso d’ufficio.

  16. L’avvio dell’azione penale nei confronti del ricorrente e di altre persone del mondo politico, economico e istituzionale continuò ad attirare l’attenzione dei media.

  17. Il ricorrente fu rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di M&.nell’ambito di sei diversi procedimenti, ossia le cause E..-S.., B& A&., E&&, M&& M&.., C&. e E&..

  18. Il 9 novembre 1994 l’avvocato del ricorrente osservò che la maggior parte delle date di udienza fissate nell’ambito dei vari procedimenti avviati nei confronti del ricorrente coincidevano tra loro e che i procedimenti venivano condotti con una celerità del tutto inconsueta. Pertanto, egli chiese al presidente del Tribunale di M&..di organizzare i vari procedimenti in modo tale da rispettare i diritti della difesa.

  19. Durante un colloquio che ebbe luogo il 10 gennaio 1995, il Primo Presidente della Corte d’Appello di M&.. informò il difensore del ricorrente che non era in grado di risolvere il problema personalmente, e che la questione dell’organizzazione dei dibattimenti sarebbe stata sottoposta ai presidenti delle varie sezioni del tribunale investite dei procedimenti in questione.

  20. Il Tribunale di M&.. pronunciò delle sentenze nell’ambito dei seguenti procedimenti:
    - il 29 luglio 1994 nella causa B&.. A&&, condannando il ricorrente a otto anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta;
    - il 6 dicembre 1994 nella causa E&-S.., condannando il ricorrente a cinque anni e sei mesi di reclusione per corruzione;
    - il 27 ottobre 1995 nella causa E&.., condannando il ricorrente a quattro anni di reclusione per falsità in scritture contabili, violazioni delle norme sul finanziamento dei partiti politici e appropriazione indebita;
    - il 16 aprile 1996 nella causa M&&. M&.., condannando il ricorrente a otto anni e tre mesi di reclusione e alla multa di 150.000.000 di lire italiane (circa 77.468 euro) per corruzione;
    - il 26 aprile 1996 nella causa C&.., prosciogliendo il ricorrente dall’imputazione di ricettazione.

    B. Il processo di primo grado relativo alla causa E&-S&.

  21. Nell’ambito della causa E&-S&, in data non precisata la Procura di M&.. chiese il rinvio a giudizio del ricorrente, accusato di corruzione. Secondo la tesi della Procura il ricorrente avrebbe, in collaborazione con i coimputati, influenzato e favorito l’adozione di un progetto di "joint venture" tra tre società (fra cui le società E& e S&) operanti nel settore delle assicurazioni. Allo scopo di concludere tale accordo, gli imputati avrebbero illecitamente versato ai funzionari pubblici e ai dirigenti delle società sopra menzionate la somma di 17 miliardi di lire italiane ( circa 8.779.767 euro), con la promessa di un successivo versamento da 3 a 7 miliardi di lire (rispettivamente circa 1.549.370 e 3.615.198 euro). Il ricorrente stesso e uno dei coimputati erano considerati gli istigatori del progetto e i destinatari delle somme in questione.

  22. Durante la fase istruttoria, furono interrogati alcuni coimputati del ricorrente, in particolare C&., L&.., M&.. e R&&. Un altro coimputato, C&&, che era detenuto nel carcere di M&.. e che era stato interrogato il 16 luglio 1993, si tolse la vita il 20 luglio 1993, quattro giorni dopo la sua deposizione.

  23. L’udienza preliminare ebbe luogo il 24 gennaio 1994.

  24. Con ordinanza del 27 gennaio 1994, il Giudice per le Indagini Preliminari rinviò a giudizio il ricorrente e altre nove persone dinanzi al Tribunale di M&... In seguito, altre due persone furono oggetto di procedimenti penali nell’ambito della stessa causa.

  25. La prima udienza dinanzi al Tribunale di M&.. fu fissata per il 29 marzo 1994.

  26. Durante questa udienza, l’avvocato del ricorrente...

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