Fenomeni di globalizzazione a livello regionale e nuovi tribunali

AuthorAngela del Vecchio
Pages75-152

@1. l’istituzione di nuovi tribunali nell’ambito di organizzazioni internazionali di integrazione economica regionale.

La percezione, come si è già osservato nei capitoli precedenti, dell’esistenza di problemi bisognosi di soluzioni globali spinge versoPage 76forme di aggregazione organizzativa a livello trasnazionale talvolta meno ampie di quelle sinora esaminate, che però ugualmente portano ad una progressiva rinuncia degli Stati aderenti a parti della propria sovranità e delle rispettive sfere di competenza, talora anche estese. Tali forme di integrazione regionale e non mondiale hanno sovente, anche se non esclusivamente, una caratterizzazione e dimensione di ordine economico, che peraltro dà vita anche a mutamenti e innovazioni di ordine giuridico, dal momento che gli interessi e le prassi connessi con i processi di integrazione regionale, sia di tipo economico sia di tutela di specifiche situazioni, in qualche modo si pongono come sostitutivi di quelli alla base dei sistemi giuridici nazionali (194).

Le istituzioni ed i regimi trasnazionali, che sono la conseguenza tipica dei fenomeni di concentrazione, contribuiscono a mettere in discussione, come è noto, il rapporto tra la sovranità statale ed il controllo dei processi economici e politici globali, pur se si può constatare che lo Stato, entrando a far parte di sistemi rivolti a diversi tipi di aggregazione di interessi o di integrazione regionale, compensa in qualche modo la perdita di alcuni dei propri poteri sovrani con il raggiungimento di obiettivi di grande rilevanza, impossibili da conseguire singolarmente nella comunità internazionale.

In particolare si ritiene che il raggiungimento di obiettivi economici non più perseguibili dal singolo Stato, bensì a livello sovranazionale, non si consegua sempre attraverso le prospettate forme di globalizzazione e di aggregazione degli interessi, ma anche attraverso la costituzione di specifici sistemi di integrazione economica regionale, nel cui ambito per apprestare adeguata tutela ad interessi sempre più settoriali, con sempre maggiore frequenza si rileva l’istituzione di nuovi organi giurisdizionali internazionali con funzioni particolari. In effetti, ogni sistema avanzato di integrazione regionale, in Europa come in America e nelle altre zone geografiche mondiali, postula la predisposizione di meccanismi di garanzia della esecuzione e dell’interpretazione dei rispettivi accordi regionali istitutivi, in quanto le organizzazioni internazionali in generale, ma soprattutto le organizzazioni economiche regionali, si basano fondamentalmente su un patto degli Stati aderenti di “autolimitazione” della propria sovranità e diPage 77trasferimento dei corrispondenti poteri alle stesse. Sorge allora il bisogno di organi esterni agli Stati, ai quali attribuire il compito di controllare l’applicazione e l’interpretazione del trattato istitutivo, degli atti connessi e del diritto derivato. A tal fine e per verificare il puntuale adempimento degli obblighi contratti, nonché per la soluzione delle eventuali controversie, gli Stati membri possono adottare sistemi più o meno perfezionati, che peraltro si vanno differenziando nel tempo.

A giustificazione del fenomeno sono state avanzate diverse ipotesi interpretative, la prima delle quali è che più numerosi sono gli Stati coinvolti nel processo di integrazione, maggiore diviene la necessità di garantire e tutelare giuridicamente gli interessi dei singoli Stati. La seconda ipotesi è che più alto è il livello di integrazione, più pressante è la necessità di organi giurisdizionali per la soluzione delle controversie, che possono sorgere nell’organizzazione stessa e che non sono più deferibili agli organi giurisdizionali interni degli Stati. Una terza ipotesi infine riguarda il fatto che più evoluto e sofisticato diviene il sistema normativo predisposto per l’integrazione regionale, più complesse sono le interconnessioni di norme e più c’è bisogno di un organo giurisdizionale indipendente e sovente permanente, al quale cedere per autolimitazione l’interpretazione ed il controllo dell’applicazione delle norme stesse (195).

Gli Stati membri dell’organizzazione, cioè, tendono a riconoscere all’organo giurisdizionale non solo il potere interpretativo, ma anche quello di controllo dell’esecuzione delle decisioni adottate dall’Organizzazione e di conseguenza tendono a conferire al predetto organo tutta una serie di poteri di garanzia, per così dire, aggiuntivi. Infatti, l’omogeneità degli interessi da tutelare tra gli Stati parti degli accordi di integrazione economica regionale appare maggiormente garantita da organi giurisdizionali indipendenti ed imparziali costituiti nell’ambito del sistema regionale e posti al di fuori degli ordinamenti dei singoli Stati membri.

Infine, la scelta di istituire organi giurisdizionali regionali può dipendere anche dalla considerazione che le corti o i tribunali regionali devono applicare prevalentemente le norme del trattato istitutivo e il diritto ad esso collegato e quindi meno di frequente, rispetto a quanto invece avviene ad esempio davanti alla Corte internazionalePage 78di giustizia, rinviano al diritto internazionale consuetudinario o ai principi generali del diritto internazionale.

Tutto ciò comporta che gli organi giurisdizionali inseriti nei sistemi di integrazione economica regionale tendono ad attribuire al diritto internazionale generale un minore rilievo ai fini decisionali rispetto al diritto dell’organizzazione internazionale di appartenenza e proprio questo fatto può costituire un incentivo alla scelta dell’organo giurisdizionale regionale. Se si tiene conto poi che l’intero sistema giuridico regionale è di solito creato attraverso l’attiva e attenta partecipazione di tutti i membri di quella particolare organizzazione, si comprende facilmente come appaia preferibile agli Stati parti della controversia ricorrere a tribunali regionali, rispetto ai quali il rischio di sentenze che presentino difficoltà di esecuzione è generalmente minore.

Un altro settore di grande rilievo, nel quale i tradizionali sistemi di regolamentazione basati sul ruolo centrale dello Stato nella società internazionale sono stati posti in discussione dagli accennati processi di globalizzazione, rendendo gradatamente necessaria l’istituzione di un crescente numero di organi giurisdizionali internazionali a livello regionale, è quello della tutela dei diritti umani.

Fino a tempi recenti, come è noto, la tutela dei diritti fondamentali della persona poteva essere fatta valere quasi esclusivamente davanti ai tribunali interni degli Stati, mentre attualmente in talune circostanze essa può essere esercitata rispetto a qualunque potere giurisdizionale, interno ed internazionale. Anzi, sempre più di frequente oggi si manifesta il convincimento che i diritti umani possano essere maggiormente protetti di fronte a tribunali internazionali, anziché di fronte ad organi giurisdizionali interni.

In effetti, quando si è superato il diaframma dello Stato tra l’individuo e la comunità internazionale, quando, in particolare, il trattamento degli individui non è stato più considerato rientrante nel solo dominio riservato dello Stato, ma sono state formulate norme internazionali che riconoscono specifici diritti riguardo a particolari esigenze della persona, o riguardo a minoranze etniche, religiose, culturali e così via, si è dato sostanzialmente origine ad una nuova categoria di situazioni soggettive. Tali nuovi “diritti” fuoriescono sostanzialmente dallo schema tradizionale dei diritti riconosciuti negli ordinamenti interni e nell’ordinamento internazionale, ma la loro “effettività” è dimostrata soprattutto dalla previsione di forme particolari di tutela, che trovano oggi adeguato rilievo nell’istituzione di nuovi organi giurisdi-Page 79zionali. Per l’interpretazione e l’applicazione delle norme internazionali che prevedono i suddetti diritti occorrono quindi giudici diversi da quelli interni, in grado di esercitare una competenza variamente articolata soprattutto ratione loci, fatta salva naturalmente la giurisdizione della Corte penale internazionale, la cui istituzione, come si è visto, risponde a logiche di globalizzazione a livello mondiale, basate sulla precostituzione e generalità della sua competenza territoriale in materia di repressione di determinati crimini.

Da ciò essenzialmente trae la propria giustificazione la propensione ad istituire tribunali regionali nelle diverse aree geografiche, dotati di specifica competenza ratione loci in tema di tutela di diritti umani in tempo di pace (196), distinta dalla propensione all’istituzione di tribunali internazionali – non tutti peraltro necessariamente regionali – idonei a giudicare sulle gross violations dei diritti umani compiute da individui nel corso di conflitti armati. E così dagli organi giurisdizionali nazionali si passa di frequente a giurisdizioni internazionali organizzate a livello internazionale regionale. Tale scelta intermedia tra il livello globale ed il livello statale è dovuta al fatto che i tribunali regionali appaiono sovente maggiormente in grado di non subire condizionamenti prodotti da specifiche situazioni interne statali, pur rimanendo vicini culturalmente e giuridicamente ai particolari problemi dell’area geografica nella quale operano.

Essenzialmente sulla base di questa pluralità di motivi nella comunità internazionale attuale è possibile osservare un crescente numero di tribunali e corti regionali, con competenze ben definite previste nei trattati istitutivi.

@2. Il sistema di integrazione regionale europeo. Gli organi giurisdizionali comunitari.

Nel contesto dei sistemi di integrazione regionale può sicuramente essere collocato, per i suoi caratteri essenziali, il complesso sistema giudiziario ideato nel quadro dell’integrazione economica europea. Esso risponde infatti a molte delle motivazioni indicate e trova giustificazione sia sotto il...

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