Fenomeni di globalizzazione della comunità internazionale e tribunali internazionali a competenza universale

AuthorAngela del Vecchio
Pages27-74

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@1. I processi di globalizzazione della società internazionale e l’esi genza di nuovi organi giurisdizionali.

La crisi della sovranità statale ed il conseguente superamento delle frontiere nazionali, non solo nei settori prioritati dell’economia e della tecnologia delle comunicazioni, ma anche, sia pure con forme e modalità diverse (54), in molti altri settori, hanno provocato il crollo di antiche certezze, anche nel campo della costruzione giuridica. La globalizzazione produce infatti aggregazioni ed interconnessioni degli Stati prioritariamente a livello economico, finanziario e tecnologico, che mettono tra l’altro in moto processi giuridici di grande complessità, i quali non possono non coinvolgere tutta la sfera dei rapporti interstatuali e porre in luce la necessità di una normazionePage 28nuova, che induce a sua volta una forma di globalizzazione del diritto stesso. Occorre in altri termini ripensare alla configurazione dei diversi rapporti giuridici in modo non tradizionale, così da superare una certa insufficienza degli ordinamenti interni degli Stati per la disciplina giuridica di fattispecie e situazioni nuove, prodotte da una società caratterizzata da un grado di complessità tale che nessun governo o parlamento nazionale appare capace né di conoscere a fondo, né di gestire in maniera adeguata. Nella fase attuale, in cui la globalizzazione rimette in discussione principi fondamentali della convivenza internazionale, quali il concetto di sovranità, il concetto di democrazia e così via, appare dunque necessario che vengano ridefiniti un complesso di norme ed una serie di organi in grado di superare le insufficienze del sistema ancora in larga parte vigente.

La progressiva erosione dei poteri dello Stato, del resto, non si è sviluppata secondo una linea uniforme e costante, ma si è articolata diversamente per aree geografiche e periodi di riferimento, anche se è indubitabile l’arretramento complessivo della sovranità statale negli ultimi decenni in conseguenza dei diversi processi di globalizzazione che, in quanto fenomeno multidimensionale, riguarda principalmente, sia pure con diversa valenza, quattro profili: l’interdipendenza economica, le trasformazioni tecnologiche, l’interdipendenza socio-politica, la globalizzazione delle idee e della cultura (55). Secondo peraltro una tesi ampiamente condivisa, la globalizzazione è collegata essenzialmente agli sviluppi economici e tecnologici e, per quanto la globalizzazione costituisca un processo sfaccettato, essa nella maggior parte dei casi si riferisce più propriamente all’integrazione e alla fusione delle economie nazionali in seguito alle attività transnazionali (56).

Non è infatti dubbio che gli Stati abbiano perduto gradualmente il controllo dell’economia: basti pensare alle organizzazioni internazionali economiche e finanziarie, alle società multinazionali ed in genere ai sistemi finanziari, rispetto ai quali si assiste ad una “funzionalità invertita tra Stato e mercati: sempre più gli Stati tendono aPage 29diventare funzionali ai mercati” (57). La conformazione progressivamente più compiuta del sistema degli scambi mondiali tende infatti a sfaldare i confini degli Stati-nazione, dal momento che i diversi fattori della produzione si muovono agevolmente attraverso le frontiere, cosicché l’idea stessa di economia nazionale appare ormai priva di significato, considerato che i mercati finanziari, le grandi società multinazionali, le organizzazioni governative e non governative operano sempre più a livello trasnazionale, tendendo a svincolarsi da ciascuno degli Stati e a collegarsi al sistema globale.

Se dunque la globalizzazione si presenta essenzialmente come un processo economico, che tuttavia riesce, per così dire, a plasmare il paesaggio politico, man mano che lo attraversa (58), appare condivisibile l’opinione secondo cui la cosiddetta globalizzazione politica si riferisce sia ad una tendenza sempre più diffusa a percepire i problemi come aventi una portata globale e quindi bisognosi di soluzioni globali, sia allo sviluppo di organizzazioni internazionali e istituzioni globali, che cercano di affrontare tali problemi (59).

In questa prospettiva va visto il fenomeno dell’esistenza di una rete dei poteri pubblici ultrastatali, che riguarda tipicamente le organizzazioni intergovernative universali, ma non solo. La global governance va infatti ben oltre questi organismi, sviluppatisi molto velocemente e secondo tipologie diverse nella seconda metà del XX secolo, tanto da entrare in concorrenza ed addirittura, in un certo senso, imbrigliare gli Stati appunto in una rete molto fitta. Vi sono invero, come rileva Sabino Cassese (60), poteri “in nuce” in conformità al modello hanging together, costituito dai summit dei capi di Stato e di governo degli Stati più industrializzati. Ma vi sono, tra l’altro, anche le reti costituite “dal basso”, mediante accordi tra autorità della concorrenza (61),Page 30bancarie (62), di controllo dei mercati finanziari e così via, le quali danno origine ad una sorta di diritto speciale, che costituisce tra di loro un vincolo di interdipendenza specifica.

La rete ultrastatale delle organizzazioni internazionali non governative, come osserva ancora Sabino Cassese (63), pone in essere una global governance, anche se non costituisce un global government, determina un aumento del numero dei produttori di diritto – diritto che sempre più spesso si manifesta come “soft law” – ed infine induce relazioni tra organi interni specializzati e quelli similari di altri Stati, disaggregando in questo modo l’organizzazione dello Stato, così da alterarne nello stesso tempo l’identità.

Le nuove soggettività, che emergono dalla prospettata tendenza verso la realizzazione di un mercato mondiale, pongono in crisi, come è stato già osservato, i paradigmi della sovranità moderna, tanto che, secondo Baldassarre, il fenomeno della globalizzazione avrebbe determinato “l’effetto di introdurre nelle relazioni mondiali un nomos antitetico rispetto a quello proprio dell’ordinamento internazionale” (64). Ed invero mentre quest’ultimo si fonda, come è noto, sul principio della sovranità dei singoli Stati, la quale non tollera alcuna limitazione o interferenza esterne, se non quelle liberamente consentite, viceversa la società globale comporta la massima permeabilità degli ordinamenti degli Stati stessi di fronte ad autorità internazionali o a forze esterne, anche se per far valere principi di libertà individuale.

@2. La globalizzazione degli interessi e la conseguente istituzione di nuovi tribunali.

I processi di globalizzazione che si verificano sul versante dell’economia e che riguardano i rapporti tra Stato e mercato incidono profondamente, soprattutto negli ultimi tempi, anche sul rapporto tra status Page 31civitatis e godimento dei diritti fondamentali, la cui tutela, in una fase di confuso ed incerto superamento del paradigma della sovranità statale, tende sempre più a collocarsi nell’ambito di quella civitas maxima, di “quell’ordinamento di diritto internazionale, o meglio, mondiale, che sarà oggettivo, indipendente da ogni riconoscimento e sovrastante i singoli Stati”, di cui già, come si è visto, parlava Kelsen (65).

In definitiva, si può condividere l’opinione secondo cui la forte espansione, negli ultimi tempi, della globalizzazione ha progressivamente sottratto al potere di regolazione giuridica dei singoli Stati la parte più significativa dei rapporti sociali che costituiscono l’oggetto della competenza statale (66). Si stanno cioè realizzando quelle tendenze all’aggregazione e all’omologazione, che sono alla base di un nuovo diritto internazionale che ricomprende anche precedenti discipline relative a settori di attività internazionali fino ad ora retti da “governi” unitari, come, ad esempio, si verifica per il commercio internazionale (67) o per la sanità mondiale.

In una società, che è stata definita policentrica, frammentata, multiculturale (68), le regole da rispettare derivano da una molteplicità di produttori di diritto, che talvolta sono autorità tecnocratiche o sovranazionali, come ad esempio il Fondo Monetario o le diverse authorities, essenzialmente autoreferenziali, in quanto gravate da evidente deficit democratico. I conflitti tra queste numerose discipline settoriali possono essere potenzialmente frequenti ed è così che appare nella comunità internazionale la necessità di forme di aggregazione da parte dei tradizionali soggetti di diritto internazionale, ossia gli Stati, al fine di costituire un sistema di regole e sanzioni ben più cogente di quello conosciuto sino a tempi recenti, che trovi la propria forza applicativa nell’istituzione di nuovi tribunali internazionali dotati di competenze difformi, variamente articolate, in relazione alla pluralità degli oggetti delle rispettive competenze, secondo i tradizionali criteri di riparto ratione personae, ratione materiae e ratione loci.

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Sono infatti proprio gli organi giurisdizionali, istituzionalmente competenti a ricondurre i casi particolari nell’ambito degli interessi generali della collettività, che sembrano essere l’istituzione maggiormente in grado di rispondere, come si vedrà, ai fenomeni connessi con la globalizzazione della comunità internazionale (69). A tali organi giurisdizionali è oggi riconosciuto sempre più di frequente anche un sostanziale potere di normazione, perché nell’attuale ordinamento internazionale le decisioni delle corti e dei tribunali sovente non hanno efficacia soltanto per il singolo caso, ma rivestono un valore generale, quanto meno nel contesto dell’area geografica in cui opera l’organo giurisdizionale o nel settore in cui viene esercitata la sua competenza. Lo Stato, infatti, perdendo progressivamente parte della propria sfera di potere, talvolta non riesce ad esercitare pienamente...

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