La Convenzione di Roma del 1950 e i suoi protocolli

AuthorCherubini, Francesco
Pages103-132
CAPITOLO II
LA CONVENZIONE DI ROMA DEL 1950
E I SUOI PROTOCOLLI
2.1 La protezione par ricochet nella giurisprudenza della Corte EDU:
a) il divieto della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti
La Convenzione di Roma non prevede, come noto, norme relative all’asilo1,
limitandosi a fissare, in due dei suoi Protocolli, alcuni limiti al potere degli Stati
di espellere gli stranieri, intesi in senso generale2. La Corte EDU, tuttavia, è riu-
scita a ricavare dalle norme della Convenzione, e particolarmente dal suo art. 3,
una forma di tutela nei confronti di quegli individui che rischiano di subire, se
allontanati verso un determinato paese (non quello necessariamente di origine),
1 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre, in UNTS, vol. 213, p. 221 ss. Una
proposta venne formulata dall’Assemblea parlamentare (raccomandazione 293 (1961) del 26 set-
tembre 1961, Diritto d’asilo, reperibile su assembly.coe.int) per includere nel testo del Secondo
protocollo addizionale alla CEDU una norma sul diritto d’asilo. La redazione di un Secondo pro-
tocollo era stata avviata dall’Assemblea con la raccomandazione 234 (1960) del 22 gennaio 1960,
Second Protocol to the Convention on Human Rights, ivi, nella quale non figurava alcuna indica-
zione circa il diritto d’asilo. Essa intervenne quando i lavori di preparazione del Secondo proto-
collo erano già stati avviati, per cui, come ritenne il Comitato di esperti incaricato di studiare la
bozza del Secondo protocollo suggerita dall’Assemblea nella raccomandazione 234, «[t]he com-
plex nature of the problems raised by those proposals [on the right of asylum and the rights of
minorities] prohibits any possibility of concluding examination of them in the near future. The
Committee therefore considers that it is preferable to continue to study them in a legal context
other than that of the Second Protocol to the Convention. It will give its views at a later stage on
the action which should be taken upon them»: v. Committee of Experts on the problems relating
to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Se-
cond Protocol to the Convention. Draft Report to the Committee of Ministers. Introduction (DH/
Exp/Misc (62) 31 of 27 October 1962), in Council of Europe, Collected Edition of the “Travaux
préparatoires” of the Protocol n. 4, Strasbourg, 1976, ivi, p. 566. Il Protocollo (nel frattempo di-
venuto n. 4, a fronte della adozione, il 6 maggio 1963, di due protocolli modificativi) fu adottato
il 16 settembre 1963, senza alcuna norma relativa al diritto d’asilo. L’Assemblea, peraltro, ha
tentato anche successivamente di avviare l’adozione di uno strumento convenzionale sul diritto
d’asilo, ma ha desistito dopo qualche anno: ci risulta che uno degli ultimi tentativi sia stato fatto
con la raccomandazione 1236 (1994) del 12 aprile 1994, ivi, par. 8.3 (a).
2 Si tratta dell’art. 4 del Protocollo n. 4 e dell’art. 1 del Protocollo n. 7, sui quali v. infra.
104 Capitolo II
gravi violazioni dei propri diritti umani. L’effetto che si determina non è quello
di conferire a tali individui un diritto d’asilo, ma di impedire il loro allontana-
mento, con la conseguenza di “congelare” la loro presenza all’interno del territo-
rio dello Stato interessato, fintanto che costui potrà essere allontanato verso un
paese che non sia “a rischio” o gli verrà concesso un titolo per rimanere nello
Stato che lo ospita. Il funzionamento del meccanismo non è molto diverso da
quello dell’art. 33 della Convenzione del 1951: anche quest’ultimo, infatti, non
determina di per sé il riconoscimento di un diritto d’asilo, bensì impedisce (salvo
eccezioni) che un provvedimento di allontanamento verso un territorio “a ri-
schio” possa essere adottato da uno Stato parte. Tuttavia, l’art. 3 CEDU non è
formulato negli stessi termini dell’art. 33, stabilendo “soltanto” che «[n]essuno
può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»; a
fronte di una tale formulazione, la Corte EDU ha dovuto operare un certo sforzo
tecnico-giuridico per giungere ad un risultato simile a quello determinato dall’art.
33 della Convenzione di Ginevra.
Lo strumento interpretativo con il quale la Corte EDU vi è riuscita viene nor-
malmente indicato con l’espressione protezione “indiretta” (par ricochet)3, che
trova un primo e noto esempio nella sentenza Soering del 7 luglio 19894: in essa,
come noto, la Corte ha ritenuto che l’estradizione di un cittadino tedesco, da
parte del Regno Unito, fosse contraria alla CEDU in quanto nello Stato di desti-
nazione (gli Stati Uniti) costui avrebbe rischiato seriamente di subire una delle
condotte vietate dall’art. 3. L’interessato, infatti, era indiziato di un reato per il
quale in Virginia era (e tuttora è) prevista la pena di morte, sicché avrebbe ri-
schiato di andare incontro alla c.d. sindrome del corridoio della morte: in altre
parole, la Corte non ha ritenuto vietata dall’art. 3 la pena di morte in quanto tale,
ma solo in quanto l’attesa della sua inflizione avrebbe integrato una forma di
tortura.
La pronuncia della Corte seguiva una nutrita serie di decisioni della Commis-
sione europea dei diritti umani (all’epoca ancora funzionante) in cui essa aveva
ragionato in modo del tutto simile; tuttavia, la sentenza Soering ha avuto un’eco
di gran lunga maggiore in quanto, nei casi precedenti, la Commissione, pur enun-
3 V. G. COHEN-JONATHAN, La Convention européenne des droits de l’homme, Aix-en-Pro-
vence, Paris, 1989, p. 84.
4 Sentenza della Corte EDU del 7 luglio 1989, ricorso n. 14038/88, Soering c. Regno Unito
(Soering), reperibile su www.echr.coe.int, sulla quale v., fra gli altri, S. BREITENMOSER, G. E.
WILMS, Human Rights v. Extradition: The Soering Case, in Michigan Journal of International
Law, 1989-1990, p. 845 ss., C. WARBRICK, Coherence and the European Court of Human Rights:
The Adjudicative Background to the Soering Case, ivi, p. 1073 ss., A. DAMATO, Estradizione e
divieto di trattamenti inumani o degradanti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1991, p. 648 ss., R. B. LILLICH, The Soering Case, in
The American Journal of International Law, 1991, p. 128 ss., e M. P. SHEA, Expanding Judicial
Scrutiny of Human Rights in Extradition Cases After Soering, in Yale Journal of International
Law, 1992, p. 85 ss. Per ulteriori riferimenti v. A. SACCUCCI, Diritto di asilo e Convenzione euro-
pea dei diritti umani, in C. FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del diritto d’asilo, Padova,
2011, p. 151.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT