Conclusioni
Author | Cherubini, Francesco |
Pages | 269-271 |
CONCLUSIONI
L’analisi fin qui svolta spinge a formulare alcune riflessioni finali: di tutta
evidenza è che le norme contenute nella Convenzione di Ginevra conoscano
un’applicazione piuttosto “fluttuante”, spesso giungendo i giudici interni a solu-
zioni del tutto opposte in merito ai problemi che esse lasciano aperti. Addirittura,
rispetto ad un tema centrale, come abbiamo provato a dimostrare, quale quello
della procedura di accertamento, la Convenzione concede spazi enormi agli Stati,
all’interno dei quali essi possono muoversi liberamente, non di rado in controten-
denza rispetto alle indicazioni dell’ACNUR. Proprio l’assenza, in capo a quest’ul-
timo, di poteri vincolanti, che ne possano fare il centro dell’interpretazione delle
norme della Convenzione, genera spazio nel quale si incanala quel folto gruppo
di elementi che, a loro volta, spingono gli Stati a divergenti interpretazioni della
Convenzione: la loro posizione geografica, innanzitutto, che fa di alcuni Stati un
“bersaglio” più facile per le migrazioni, comprese quelle dei richiedenti asilo, e
che può ingenerare una prassi più “difensivista”; situazioni contingenti, che so-
vente sono in grado di alzare le difese (si pensi all’Undici Settembre) o di pro-
durre flussi improvvisi (come una guerra); la capacità di attrazione che i paesi
tradizionalmente di rifugio esercitano sul resto del mondo. Tutti questi elementi
(ed altri) sono in grado di incidere sull’applicazione delle norme della Conven-
zione, senza che la medesima abbia quella natura esaustiva e dettagliata e, so-
prattutto, quegli incisivi meccanismi di controllo che consentano di ridurre il
margine di manovra degli Stati; che li tengano, in altre parole, dentro un recinto
più ristretto e meglio sorvegliato. Ciò, naturalmente, non deve stupire: occorre,
infatti, considerare che, come è regola nel diritto internazionale, sono gli stessi
Stati a costruirsi il recinto intorno al quale, nel nostro caso in tema di asilo, i loro
poteri possono essere esercitati; né, del resto, va dimenticato che la Convenzione
di Ginevra è arrivata in un momento storico nel quale l’affermazione dei diritti
umani era ancora in divenire, debolezza sicuramente ingigantita dalla vocazione
universale dello strumento del quale si discorre, che non è frutto di una maggiore
“omogeneità” degli Stati che hanno partecipato ai negoziati, come normalmente,
invece, accade in un contesto regionale.
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