La buona fede nel diritto europeo dei contratti

AuthorProf. Pietro Sirena
ProfessionOrdinario di Istituzioni di diritto privato e di Diritto privato europeo
Pages250-255

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Vorrei anzitutto premettere che il diritto europeo dei contratti, al quale si riferisce il titolo della mia relazione, è costituito da due componenti distinte.

La prima componente può essere definita come il ius Communitatis, ossia il diritto della Comunità Europea, le cui direttive hanno intensamente armonizzato gli ordinamenti giuridici nazionali in materia contrattuale. La seconda componente può essere invece definita come il ius commune cosiddetto modernum, ossia il diritto comune agli ordinamenti giuridici degli Stati europei: esso deriva largamente da quel diritto romano che in tali Stati fu applicato nel Medio Evo e poi oltre, fino alle grandi codificazioni nazionali dell’Ottocento (il ius commune, appunto). E come il ius commune del passato si è storicamente sviluppato sulla base del Corpus Iuris Civilis, così quello modernum è stato in qualche modo codificato o almeno fissato in una grande compilazione: i Principles of European Contract Law, redatti dalla Commissione presieduta dal Prof. Ole Lando.

L’articolazione del diritto europeo dei contratti nelle due componenti del ius Communitatis e del ius commune modernum risulta particolarmente significativa a proposito del principio di buona fede, che costituisce il tema della mia relazione. Per un verso, infatti, non si può non rilevare che la buona fede contrattuale si è affermata come un principio generale tanto del ius Communitatis, quanto del ius commune modernum: si tratta di una comunanza che non è casuale, ma conferma la confluenza di tali corpi di norme giuridiche in un sistema più vasto, che si può convenientemente definire come il diritto europeo dei contratti.

In questo senso, la tentazione di caratterizzare il ius commune modernum come sociale o solidaristico, e di contrapporre a esso il ius Communitatis come mercantile o liberistico (SOMMA), è smentita dalla realtà: e proprio la comunanza del principio di buona fede dimostra che non vi è alcuna ragione per attribuire a essi valenze opposte dal punto di vista della politica del diritto. Ciò risulta a maggior ragione evidente se si considera che è stato possibile soste-Page 251nere, in senso quasi diametralmente opposto, che sarebbero i Principles of European Contract Law ad avere un’impronta conservatrice e a essere espressione del nuovo diritto dei mercanti, laddove le direttive emanate dalla Comunità Europea in materia contrattuale non ignorerebbero l’esigenza di tutelare il contraente debole 1. Le due letture opposte si neutralizzano, per così dire, reciprocamente, e dimostrano con ciò di non fare presa sulla realtà: una lettura politica forte del rapporto tra ius Communitatis, e ius commune modernum è preclusa dal fatto che entrambi costituiscono l’espressione di una cultura liberale, che punta a tutelare l’interesse generale, anziché quello di un gruppo o di una classe sociale.

Per altro verso, si deve ammettere che il principio generale di buona fede assume nel ius Communitatis da un lato, e nel ius commune modernum dall’altro, un significato e una portata operativa nettamente diversificati dal punto di vista tecnico-giuridico, secondo quanto si dirà meglio nel prosieguo: se ne...

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